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Sabato, 2 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nel cineaudiovisivo aumento medio di 360 euro nel triennio

Definite le causali aggiuntive che legittimano l’apposizione di un termine fino a 24 mesi

/ Andrea MEROLA

Sabato, 2 agosto 2025

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Lo scorso 23 luglio l’Anica e le OO.SS. dei lavoratori (Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil) hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo per il triennio 2025-2027 della disciplina collettiva derivante dal CCNL 9 luglio 2019 (si veda “Il nuovo CCNL dell’audiovisivo limita il lavoro a termine al 25% su base annua” del 16 luglio 2019) applicabile al personale dipendente da aziende dell’industria cineaudiovisiva (codice CNEL G111).

Sul piano economico si segnala un incremento dei minimi retributivi pari a complessivi 360 euro medi sul periodo di vigenza contrattuale, rapportati al livello 4, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento e distribuiti come segue: 45 euro da gennaio 2025, 45 euro da gennaio 2026, 90 euro da luglio 2026, 90 euro da luglio 2027 e, infine, 90 euro da gennaio 2028.
I nuovi minimi retributivi mensili validi dal 1° gennaio 2025 sono i seguenti: liv. 7S (QA), 2.400,72 euro; liv. 7 (QB), 2.299,13 euro; liv. 6S, 2.098,86 euro; liv. 6, 2.031,77 euro; liv. 5S, 1.858,41 euro; liv. 5, 1.815,49 euro; liv. 4S, 1.768,74 euro; liv. 4, 1.665,32 euro; liv. 3, 1.515,40 euro; liv. 2, 1.362,35 euro; liv. 1, 1.225,69 euro.

Con riferimento agli arretrati, spettanti per le 6 mensilità comprese tra gennaio e giugno 2025, le Parti, senza specificarne le modalità di erogazione (occorre pertanto ritenere che gli stessi vadano riconosciuti con la prima retribuzione utile), hanno indicato i seguenti importi: liv. 7S (QA), 508,70 euro; liv. 7 (QB), 487,17 euro; liv. 6S, 428,48 euro; liv. 6, 414,78 euro; liv. 5S, 367,83 euro; liv. 5, 356,09 euro; liv. 4S, 334,57 euro; liv. 4, 315,00 euro; liv. 3, 273,91 euro; liv. 2, 232,83 euro; liv. 1, 195,65 euro.

Viene elevata da 200 a 250 ore annue la soglia massima di lavoro straordinario.

Sul versante normativo, in materia di lavoro a tempo determinato, l’Accordo ha individuato nei picchi di intensa attività derivante anche da esigenze di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo, nella gestione di variazioni temporali per la collocazione di prodotti non previsti, nel lancio e nell’implementazione di nuovi processi innovativi, nell’esigenza di collocare sul mercato tipologie di attività non presenti nella quotidianità dell’industria cineaudiovisiva, nella sostituzione di lavoratori momentaneamente adibiti ad altre attività, oltre che nella temporanea indisponibilità di organico (connessa ad esempio alla necessità di smaltimento ferie, ROL o permessi), le causali aggiuntive che, in virtù della delega nei confronti della contrattazione collettiva operata dall’art. 19 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2015, legittimano un termine di durata complessivo del rapporto eccedente i 12 mesi, purché compreso entro i 24 mesi di legge.
Le Parti hanno tuttavia precisato che, in applicazione della normativa vigente, il limite di 24 mesi può essere superato, ad esempio nel caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o nel caso di un ulteriore contratto a termine di 12 mesi sottoscritto presso la sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro al raggiungimento del ventiquattresimo mese.

In tema di previdenza complementare (Fondo Byblos) le Parti hanno confermato l’aliquota dell’1% a carico del datore di lavoro, mentre per quel che concerne l’assistenza sanitaria integrativa (Fondo Salute Sempre) è stata confermata la quota di 120 euro annui a carico del datore di lavoro.

Per le altre novità, tra le quali si segnalano anche quelle in materia di classificazione del personale (con l’introduzione del livello 6S), si rinvia al testo integrale dell’Accordo.

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