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Solo per le P.A. il Conto termico 3.0 è prenotabile

Per i privati accesso all’incentivo «a consuntivo», ma non convince il limite del 50% delle risorse disponibili per l’accesso con prenotazione

/ Niccolò BERTELLI e Enrico ZANETTI

Lunedì, 13 ottobre 2025

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Le domande di richiesta di incentivi presentate al GSE che potranno beneficiare del “Conto Termico” nella versione “3.0”, di cui al DM 7 agosto 2025, sono quelle che saranno presentate a decorrere dal 25 dicembre 2025 (se, ben inteso, per quella data il GSE avrà già emanato le regole applicative e aggiornato le procedure informatiche del “Portaletermico”); ai sensi dell’art. 30 comma 1 del DM 7 agosto 2025, quelle presentate sino al 24 dicembre 2025 restano invece soggette alla disciplina del “Conto Termico 2.0” di cui al DM 16 febbraio 2016.

L’accesso agli incentivi presuppone la presentazione al GSE della “scheda-domanda” e, ai sensi dell’art. 14 del DM 7 agosto 2025, può avvenire attraverso due modalità alternative.

La modalità tramite c.d. “accesso diretto” presuppone che la presentazione della domanda avvenga “a consuntivo”, ossia dopo l’avvenuto sostenimento delle spese ammissibili, fermo restando il termine ultimo di novanta giorni dalla data di conclusione dell’intervento agevolato. Questa modalità lascia evidentemente esposto il richiedente al rischio che, al momento in cui presenta la relativa domanda di incentivo, la stessa non possa essere accolta dal GSE per sopravvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

Proprio per tale motivo, assai preferita dagli operatori è la modalità di accesso tramite c.d. “prenotazione”, perché consente di attivarsi presso il GSE, affinché impegni “a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo” (art. 14 comma 2 del DM 7 agosto 2025), già prima di avviare i lavori per gli interventi agevolati e di sostenere le spese ammissibili all’incentivo, così da non incorrere, a interventi ormai già avviati e a spese ormai già sostenute, in “spiacevoli sorprese” di sopravvenuto esaurimento delle risorse disponibili sull’anno in corso.

Da questo punto di vista, però, è bene sottolineare subito che l’accesso con prenotazione è prerogativa esclusiva dei “soggetti ammessi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) e all’art. 7, comma 1, lettera a)”, ossia delle pubbliche amministrazioni, mentre non è prevista alcuna possibilità di “prenotazione” per i soggetti privati (al netto, forse, degli enti del Terzo settore che i commi 2 degli artt. 4 e 7 assimilano a pubbliche amministrazioni “ai fini del presente decreto”; la questione appare però alquanto dubbia e sarà interessante capire come si indirizzeranno le regole applicative del GSE).

Per poter prenotare l’incentivo, le pubbliche amministrazioni, che operano direttamente o attraverso la ESCo che agisce per loro conto, devono però già soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
- una diagnosi energetica dell’edificio e un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e riconducibili anche al novero degli interventi agevolati ai fini del Conto Termico;
- un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata soggetto responsabile;
- un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui l’amministrazione pubblica sia il soggetto responsabile;
- un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori.

Ai sensi dell’art. 14 comma 2 del DM 7 agosto 2025, solo la metà dei 400 milioni di euro di risorse annue disponibili, per l’erogazione di incentivi Conto Termico a pubbliche amministrazioni, può essere erogato dal GSE tramite il meccanismo della prenotazione.
Quindi, dei 900 milioni di risorse annue complessivamente disponibili ai sensi dell’art. 3 del DM 7 agosto 2025:
- 500 milioni sono destinati all’erogazione di incentivi a favore di soggetti ammessi privati, tutti con accesso senza prenotazione;
- 400 milioni sono destinati all’erogazione di incentivi a favore di soggetti ammessi pubblici, di cui 200 milioni prenotabili e 200 milioni no.

Poiché pare inverosimile ipotizzare che un partenariato pubblico-privato, con piano economico-finanziario che tiene conto degli incentivi del Conto Termico, possa vedere l’avvio dei lavori in assenza della “garanzia” della disponibilità delle risorse per l’ottenimento degli incentivi, per questo tipo di iniziative (che sembrano avviarsi a essere il vero motore di utilizzo del Conto Termico nei prossimi mesi e anni) il contingente di risorse disponibili è sostanzialmente di 200 milioni.

Fermo restando che il comma 5 dell’art. 3 del DM 7 agosto 2025 consente, alla competente direzione regionale del MASE, di rimodulare la “divisione” dei 900 milioni di euro complessivi, in base al “tiraggio” in corso d’anno, è facile prevedere che si renderà ben presto opportuno un più radicale ripensamento del “50-50”, tra risorse P.A. per incentivi prenotabili e risorse P.A. per incentivi non prenotabili.

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