Percentuale di incentivo variabile per l’efficienza energetica nel Conto termico 3.0
Gli interventi con la percentuale di incentivo «base» più elevata sono quelli di trasformazione dell’edificio in «edificio a energia quasi zero»
Il “Conto Termico 3.0” incentiva sia interventi di efficienza energetica, sia interventi relativi alla produzione di energia termica.
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DM 7 agosto 2025, gli interventi di efficienza energetica incentivabili con il “Conto Termico 3.0” sono anzitutto quelli di: isolamento delle superfici opache; sostituzione di finestre comprensive di infissi; installazione di schermature solari; sostituzione di sistemi per l’illuminazione (anche delle pertinenze esterne); installazione di sistemi di building automation.
A essi, si aggiungono gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, ma questi ultimi vengono “trainati” nel “Conto Termico 3.0” solo se effettuati congiuntamente a interventi relativi alla produzione di energia termica, consistenti nella sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente con uno dotato di pompe di calore elettriche.
A fianco di questa serie di interventi individuati sulla base delle caratteristiche oggettive degli interventi medesimi, la lett. d) dell’art. 5 comma 1 del DM 7 agosto 2025 ne prevede uno ulteriore, individuato però in funzione del risultato: trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (edifici c.d. “nZEB”).
Per questi ultimi interventi, la percentuale di incentivo è stabilita nella misura del 65% delle spese ammissibili (con un tetto massimo “unitario” e “complessivo” di spesa incentivata pari, rispettivamente, a 1.000 euro al metro quadro e a 2,5 milioni di euro nelle zone climatiche A, B e C e a 1.300 euro al metro quadro e a 3 milioni di euro nelle zone climatiche D, E e F).
L’Allegato 1 del DM 7 agosto 2025, recante i “criteri di ammissibilità degli interventi”, specifica che la trasformazione dell’edificio in “nZEB” presuppone il rilascio di un attestato di prestazione energetica, redatto successivamente alla realizzazione degli interventi, che confermi il raggiungimento dell’obiettivo.
Resta ben inteso che la scelta per l’incentivo spettante per la trasformazione dell’edificio in “nZEB” è da intendersi come alternativa alla scelta di richiedere l’incentivo spettante per i singoli interventi agevolati individuati su base “oggettiva”, ivi compresi quelli che rientrano nell’altra macro-categoria degli interventi relativi alla produzione di energia termica.
Ciò detto, per gli altri interventi individuati su base “oggettiva”, la percentuale di incentivo è invece stabilita nella misura del 40%, ma, per gli interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio, tale percentuale sale al 50% nelle zone climatiche E e F e sale al 55%, a prescindere dalla zona climatica, se vengono realizzati congiuntamente a un intervento relativo alla produzione di energia termica di cui alle lett. a), b), c) o e) dell’art. 8 comma 1 del DM 7 agosto 2025.
Relativamente a questi interventi, il tetto massimo “complessivo” di spesa incentivata è pari a un milione di euro (dentro il quale stanno tutti gli interventi effettuati sulle diverse parti dell’involucro opaco dell’edificio, dai pavimenti alle pareti e alle coperture), mentre il costo massimo “unitario” al metro quadro è diverso a seconda delle parti dell’involucro opaco dell’edificio che sono concretamente oggetto di isolamento.
Anche per gli interventi di sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi l’Allegato 2 del DM 7 agosto 2025 prevede la possibilità di incrementare la percentuale base del 40%, ma un refuso, su cui potranno fare opportunamente chiarezza le regole applicative del GSE, rende dubbio se anche a essi si possano applicare entrambe le casistiche di maggiorazione al 50% e 55%, oppure una soltanto delle due e, in questo caso, quale.
Resta ben inteso che tutte le predette percentuali (40%, 50%, 55% e 65%) sono incrementate al 100% quando oggetto di intervento sono edifici di Comuni con meno di 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale, appartenenti a qualunque categoria catastale.
Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 4 del DM 7 agosto 2025, tutti i predetti interventi di efficienza energetica sono incentivati con il “Conto Termico” con riguardo a edifici sia residenziali che non residenziali se il soggetto ammesso all’incentivo è una Pubblica Amministrazione, mentre, se il soggetto ammesso all’incentivo è un privato, il “Conto Termico” può trovare applicazione solo se detti interventi sono realizzati su edifici “appartenenti all’ambito terziario” (ossia con destinazione catastale non residenziale).
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