Dal prossimo anno il 4 ottobre diventa festività nazionale
È stata approvata in via definitiva al Senato la legge che istituisce dal 2026 la festività di San Francesco
A decorrere dal 2026 il calendario civile italiano si arricchirà di una nuova festività nazionale, fissata al 4 ottobre, in onore di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Ieri infatti la Commissione Affari Costituzionali del Senato, in sede deliberante, ha approvato in via definitiva il disegno di legge.
La giornata sarà a tutti gli effetti assimilata alle altre festività civili e religiose già disciplinate dall’ordinamento, con conseguenti riflessi nella gestione dei rapporti di lavoro e delle buste paga.
Giova ricordare che, prima della approvazione del provvedimento, la giornata del 4 ottobre era già annoverata tra le solennità civili, in forza della L. 132/58 che l’aveva istituita in onore dei Santi Patroni speciali d’Italia, San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena.
La figura di San Francesco, simbolo di pace e fraternità, conferiva già un particolare significato alla ricorrenza, pur non essendo equiparata alle festività espressamente previste dall’art. 2 della L. 260/49. Con l’intervento normativo che entrerà in vigore dal 2026, il 4 ottobre viene elevato a festività nazionale, con conseguenze concrete in materia retributiva, contributiva e di organizzazione del lavoro.
Per quanto concerne la gestione operativa della nuova festività, valgono le regole generali previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Nell’ipotesi in cui cada in un giorno infrasettimanale lavorativo, il dipendente avrà diritto ad astenersi dal lavoro conservando la normale retribuzione.
Per i dipendenti mensilizzati la giornata è già compresa nella retribuzione e in busta paga sarà evidenziata solo a livello figurativo. Invece, per i lavoratori a paga oraria è necessario riconoscere un importo aggiuntivo pari a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale (o 1/5 in caso di settimana corta).
Nel caso in cui il dipendente venga chiamato a prestare la propria attività lavorativa nella giornata festiva, il datore di lavoro dovrà riconoscere il trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo; diversamente, se il dipendente può fruire del riposo compensativo in altra giornata, avrà diritto alla sola maggiorazione per lavoro festivo. Resta fermo in entrambi i casi il diritto alla retribuzione per la festività.
Nel 2026, primo anno di effettiva fruizione della nuova festività, il 4 ottobre cadrà di domenica e pertanto, oltre alla retribuzione garantita per il giorno festivo, spetterà al lavoratore un’ulteriore quota giornaliera della paga mensilizzata o, per chi è retribuito a ore, un importo aggiuntivo calcolato con i criteri sopra dettagliati. Sarà comunque necessario verificare le eventuali previsioni del contratto collettivo applicato, che può prevedere regole specifiche per il settore di riferimento.
La festività del 4 ottobre, al pari delle altre giornate festive, è riconosciuta anche in caso di assenze giustificate, come ferie, malattia, maternità o altri congedi.
Per le assenze indennizzate dall’INPS, quali malattia e maternità, le festività infrasettimanali degli impiegati e quadri del commercio sono a carico dell’Istituto previdenziale, mentre per tutte le altre categorie l’onere resta in capo al datore di lavoro.
Nell’ipotesi in cui la festività cada durante un periodo di sospensione per intervento della Cassa integrazione, per i dipendenti mensilizzati le festività infrasettimanali rientrano tra quelle indennizzate dall’INPS; per i lavoratori retribuiti su base oraria le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno non sono mai indennizzabili, mentre le altre – compreso ora anche il 4 ottobre – restano a carico del datore di lavoro solo se cadono entro le prime due settimane di sospensione (messaggio INPS n. 13552/2009).
Il trattamento economico erogato per la nuova festività segue l’ordinario regime di assoggettamento previdenziale e fiscale e concorre alla retribuzione utile per il calcolo del TFR e dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
È bene precisare che l’introduzione del 4 ottobre non incide sul monte ore di permessi riconosciuti in sostituzione delle festività soppresse (c.d. ex festività), i quali continuano a essere disciplinati esclusivamente dalla contrattazione collettiva.
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