In edilizia da ottobre taglio del 15% per le aliquote di contribuzione al FNAPE
Lo scorso 8 ottobre le associazioni di categoria del settore edile (per l’industria, l’artigianato e l’ambito cooperativo) e le OO.SS. di settore (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) hanno sottoscritto un Accordo in materia di bilateralità che ha previsto, con decorrenza 1° ottobre 2025, la riduzione del 15% delle aliquote regionali in vigore da ottobre 2023 per la contribuzione al Fondo nazionale per l’anzianità professionale edile (FNAPE). Di seguito si riportano le nuove aliquote: Abruzzo, 2,63%; Basilicata, 2,11%; Calabria, 1,66%; Campania, 1,84%; Emilia Romagna, 2,63%; Friuli Venezia Giulia, 3,16%; Lazio, 2,43%; Liguria, 2,75%; Lombardia, 2,83%; Marche, 2,52%; Molise, 2,33%; Piemonte, 2,80%; Puglia, 2,24%; Sardegna, 2,18%; Sicilia, 1,86%; Toscana, 2,75%; Trentino Alto Adige, 3,06 %; Umbria, 3,02%; Valle d’Aosta, 2,99%; Veneto, 3,04%.
Tale Accordo introduce anche, in via sperimentale per il biennio 2026-2027, una serie di nuove prestazioni, tra le quali si segnalano: un sostegno allo studio per i figli degli operai deceduti a seguito di infortunio sul lavoro con una retta pari a 1.000 euro mensili a partire dal primo anno di scuola secondaria di secondo grado fino al conseguimento della laurea; una prestazione straordinaria in caso di gravi patologie; un contributo annuale pari a 500 euro a copertura del canone di locazione o della rata di muto.
Prevista anche la sospensione del versamento del contributo a carico del datore di lavoro pari allo 0,10% previsto per il Fondo Incentivo Occupazione (FIO).
Si segnala infine il prolungamento fino al 31 dicembre 2029 dell’operatività del Fondo di prepensionamento con l’anticipo pensionistico, con incremento di un ulteriore 1% della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo alla previdenza complementare (Prevedi o Previdenza Cooperativa).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41