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Il trasporto di tanti contanti non dichiarati verso San Marino non è scusabile

/ REDAZIONE

Mercoledì, 15 ottobre 2025

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La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 27347/2025, ha stabilito che, a fronte della violazione, nel 2007, dell’obbligo di redazione della necessaria dichiarazione in caso di trasporto di denaro contante superiore a un determinato importo verso la Repubblica di San Marino, non è invocabile alcuna esimente, né quella della buona fede, né quella dell’errore scusabile.

Ciò in quanto, dagli anni ’90 fino a oggi, il legislatore ha dettato disposizioni che, seguendo una traiettoria intrinsecamente coerente, sono espressione del canone secondo cui, per il denaro contante trasportato da ogni persona fisica che entri nel territorio dello Stato o ne esca, va osservato il principio della dichiarazione obbligatoria.

L’obbligo di dichiarazione di trasporto di denaro contante tra l’Italia e la Repubblica di San Marino è, quindi, da tempo immanente nell’ordinamento in quanto è stato codificato dall’art. 3 del DL 167/90 convertito, sostituito dall’art. 1 del DLgs. 125/97, costruendosi un impianto normativo che, senza soluzione di continuità, è stato arricchito, prima, dall’art. 3 del Regolamento n. 1889/2005/Ce e, poi, dall’art. 3 del DLgs. 195/2008.

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