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Venerdì, 14 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Il legato di genere va indicato nelle passività della dichiarazione di successione

/ Alfio CISSELLO e Alberto MARTINENGO

Venerdì, 14 novembre 2025

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Nella circ. Agenzia delle Entrate 6 luglio 2023 n. 19 è stato chiarito che il legato di genere deve essere sottratto al valore dell’eredità su cui si calcola l’imposta di successione.
In caso contrario, verrebbe tassata una ricchezza non reale, in quanto l’erede dovrebbe assolvere il tributo successorio sul valore dei beni oggetto di devoluzione ereditaria e sui legati, legati che però rappresentano un debito dell’erede verso il legatario (vedasi la C.G.T. II Lazio 24 aprile 2024 n. 5559/9/24).
Senza contare che il valore del legato è oggetto di autonoma tassazione in capo al legatario (art. 36 comma 5 del DLgs. 346/90).

Volendo prospettare un esempio, ipotizziamo che Caio riceva in eredità un immobile del valore di un milione di euro e che ci sia anche un legato di somma di denaro per 500.000 euro. Ora, il legatario pagherà l’imposta di successione sui 500.000 euro e l’erede non su un milione bensì su 500.000 euro, in quanto egli deve corrispondere al legatario i 500.000 euro. Se il legato avesse il valore di un milione di euro, non ci sarebbe proprio tassazione in capo all’erede (così la C.G.T. II Lombardia 30 ottobre 2023 n. 3752/4/23).

In seguito alla circ. n. 19/2023, il provv. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2023 n. 275086 ha aggiornato i modelli di dichiarazione di successione, ma può comunque non essere immediato capire in che modo vadano dichiarati i legati di genere.
Il problema deriva dal fatto che la circolare dell’Agenzia, pur specificando chiaramente che il legato non va calcolato ai fini del tributo successorio, esortando addirittura gli uffici ad abbandonare i contenziosi in atto, richiama in modo “ingannevole” un passo della Cassazione 21 giugno 2022 n. 19906, passo che, se letto in maniera isolata, sembra pervenire a una conclusione opposta.

La Cassazione sostiene che il legato di genere non va indicato nell’asse ereditario nemmeno come passività; per i giudici, “la dichiarazione di successione deve riportare l’indicazione dei legatari nel quadro «EA», in quanto i relativi diritti di credito, derivanti dall’attribuzione di tali legati, trovano corrispondenza nel quadro «ER - Rendite, crediti altri beni», con il codice «GD - cosa genericamente determinata ai sensi dell’art. 653 del c.c.». Nel caso di legato di cosa genericamente determinata il relativo importo non deve essere indicato tra le passività (quadro «ED»), in quanto, ancorché legato, esso non rappresenta un peso che grava sull’asse ereditario, ma un debito degli eredi; di conseguenza l’importo del legato non viene riportato nel quadro di riepilogo dell’asse ereditario (quadro «EE»), mentre viene considerato in sede di liquidazione dell’imposta di successione in relazione al beneficiario dello stesso ...”.

Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione di successione hanno modificato il modello di dichiarazione in senso “opposto” rispetto a quanto emerge dal passo della Cassazione, prevedendo che il legato di genere debba invece essere inserito tra le passività.

In base all’inciso riportato, la Supreme Corte da un lato sostiene che l’asse ereditario va calcolato al netto del legato ma, nel contempo, afferma che il legato non va indicato tra le passività. Tecnicamente ciò può anche ritenersi corretto, posto che il legato essendo debito dell’erede e non dell’eredità non dovrebbe a rigor di logica comparire nelle passività, ma sul piano pratico va comunque detratto dal valore dell’asse e, per far ciò, non lo si può che indicare nelle passività. Nello specifico, il legato:
- va indicato nel quadro ER tra i crediti (essendo un credito del legatario) ma con codice GD;
- va indicato nel quadro EE5 e anche nel quadro ED con codice 11, dunque tra le passività.

Insomma, la stessa Agenzia delle Entrate attesta che il legato di genere va indicato nelle passività. Apparentemente, quindi, ciò contrasta con il passo prima riportato della Cassazione in base al quale il legato di genere non va indicato nel quadro EE e nemmeno nel quadro ED tra le passività.

Cassazione non coerente con le istruzioni della dichiarazione

La Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto che, se può astrattamente ritenersi corretto, deve poi “fare i conti” con le modalità concrete di compilazione della dichiarazione di successione.
Ove non lo si indicasse tra le passività, sarebbe l’Agenzia delle Entrate, in sede di liquidazione, a doverlo detrarre nel momento in cui liquida il tributo; o, per le successioni apertesi dal 1° gennaio 2025, sarebbe il contribuente a non doverlo considerare, operando anche per l’imposta di successione l’autoliquidazione degli importi grazie alle modifiche del DLgs. 139/2024.
A ogni modo, varia giurisprudenza, richiamando anche la circolare n. 19/2023, ha confermato come il legato debba essere detratto dal valore dell’asse ereditario (C.G.T. I di Venezia 27 febbraio 2024 n. 156/2/24, C.G.T. II Lombardia 28 ottobre 2024 n. 2808/16/24).

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