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IL CASO DEL GIORNO

Notifica dell’appello dubbia se il difensore è nominato solo per il primo grado

/ Rebecca AMATO

Martedì, 25 novembre 2025

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Nell’ambito del processo tributario telematico anche l’elezione del domicilio è telematizzata, ragione per cui si fa riferimento al domicilio digitale che è l’indirizzo PEC.
Il difensore, quindi, nel ricorso o nel primo scritto processuale in cui dà atto della sua nomina, indica il suo indirizzo PEC che può valere anche ai fini dell’elezione del domicilio del contribuente presso il difensore incaricato.

Nel ricorso e anche nel mandato, nonché in sede di costituzione in giudizio (ovvero nella fase di compilazione della NIR), il difensore specifica se il contribuente elegge o meno il domicilio presso il suo indirizzo digitale.
Tale indicazione rileva anche ai fini della notifica dell’eventuale atto di appello.
Tuttavia il contribuente, quando conferisce l’incarico a un difensore abilitato ex art. 12 del DLgs. 546/92, può rilasciarlo anche per il solo processo di primo grado oppure sia per il primo grado che per il secondo.

Nell’ipotesi in cui il mandato sia limitato al solo primo grado di giudizio e il contribuente risulti totalmente o parzialmente vittorioso, può porsi il problema di dove notificare l’appello.
A tale fine potrebbe rilevare la notifica al difensore del primo grado presso cui si è eletto domicilio, oppure la notifica direttamente alla parte, ovvero al contribuente.
In questa ultima ipotesi, peraltro, potrebbe rilevare la notifica all’indirizzo PEC solo se il contribuente è in possesso di una PEC, altrimenti non può che valere la notifica dell’atto cartaceo mediante raccomandata in plico chiuso senza busta (ex art. 20 comma 2 del DLgs. 546/92) oppure tramite ufficiale giudiziario.

Rammentiamo che l’art. 17 del DLgs. 546/92, rubricato “Luogo delle comunicazioni e notificazioni”, al secondo comma prevede: “L’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”.
La norma pare proprio correre in soccorso di tale fattispecie, per cui la notifica dell’appello al difensore incaricato nel primo grado di giudizio (tramite PEC) si appresta a essere valida ai fini della corretta instaurazione del giudizio di gravame.

Detta conclusione è stata condivisa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con sentenza n. 14/6/20 del 7 gennaio 2020.
I giudici di merito, infatti, ravvisata la notifica dell’appello al professionista che era il difensore incaricato con procura limitata al primo grado di giudizio, hanno ritenuto regolare la notifica dell’appello effettuata mediante PEC al domicilio digitale del medesimo ai sensi dell’art. 17 citato.

Elezione di domicilio con effetto ultrattivo

Tale conclusione appare in linea con un più generale indirizzo della Cassazione che ha ritenuto nulla la notifica eseguita presso il codifensore nominato in primo grado ma non domiciliatario, disponendo la rinnovazione della stessa al difensore domiciliatario (Cass. 8 gennaio 2025 n. 314).
In tale occasione la Suprema Corte ha specificato che l’elezione di domicilio fatta per il giudizio di primo grado conserva efficacia, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 546/92, anche per i gradi successivi, compreso quello di legittimità.

La Cassazione ha chiarito che, “in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione”.
Tuttavia, in via prudenziale, la notifica dell’appello spiegata anche alla parte personalmente metterebbe il notificante in ogni caso al riparo da qualsivoglia eccezione o rilievo.

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