Esclusione del contributo investimenti sostenibili 4.0 dalla detassazione con profili critici
Sarebbe da rivedere la posizione dell’Agenzia delle Entrate data nella risposta a interpello n. 35/2025
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17 febbraio 2025 n. 35, ha escluso l’applicazione della detassazione per i contributi COVID di cui all’art. 10-bis del DL 137/2020 al contributo in conto impianti percepito ai sensi del bando per Investimenti sostenibili 4.0 ex DM 10 febbraio 2022.
La motivazione di tale esclusione è legata alla tipologia di contributo che rappresenta una rettifica del costo di acquisto del bene per il quale lo stesso è concesso, che avviene o attraverso l’iscrizione dell’ammontare del beneficio riconosciuto tra gli “altri ricavi” e la contestuale imputazione a Conto economico di quote di ammortamento determinate sulla base del costo di acquisto (al lordo del contributo ricevuto) o, in alternativa, mediante la diretta rilevazione di quote di ammortamento determinate sulla base del valore del bene al netto del contributo ricevuto per il suo acquisto.
In entrambi i casi, secondo l’Agenzia delle Entrate, “l’eventuale riconoscimento della detassazione prevista dall’art. 10-bis per un contributo in conto impianti come quello in esame determinerebbe un’amplificazione del contributo stesso, poiché consentirebbe sostanzialmente al beneficiario di godere sotto il profilo fiscale di un ammortamento del costo del bene sempre e comunque al lordo dell’ammontare del contributo ricevuto per il suo acquisto”.
Pertanto, sulla base della citata risposta a interpello, il contributo percepito ai sensi del bando per Investimenti sostenibili 4.0 sarebbe soggetto a tassazione.
L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate presenta tuttavia alcuni profili critici.
Anzitutto si rileva che, in linea di principio, anche i crediti d’imposta che sono volti a incentivare determinati investimenti o attività sono non solo contabilmente, ma anche fiscalmente contributi, per cui il legislatore, per non depotenziarne l’efficacia, in alcuni casi ne ha infatti espressamente previsto la non concorrenza al reddito.
In relazione ai contributi non soggetti a imposizione, in dottrina è stato infatti rilevato che occorre effettuare apposite variazioni del reddito complessivo da apportare in sede di dichiarazione dei redditi per ricreare il reddito imponibile che si sarebbe avuto in assenza dei contributi stessi
Si pensi, ad esempio, al credito d’imposta per investimenti 4.0, qualificabile come contributo in conto impianti, la cui irrilevanza fiscale è espressamente sancita dall’art. 1 comma 1059 della L. 178/2020. In caso di adozione del metodo “indiretto” di contabilizzazione (registrazione “al lordo”), va effettuata una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi per “annullare” l’effetto del contributo non imponibile.
Un altro aspetto criticato in dottrina in relazione alla posizione assunta dall’Agenzia nella risposta n. 35/2025 riguarda proprio la sostenuta “amplificazione” del contributo legata alla modalità di contabilizzazione.
In realtà, la disposizione di cui all’art. 10-bis del DL 137/2020, come più volte rilevato dalla stessa Agenzia delle Entrate, ha inteso riconoscere la non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRES e al valore della produzione ai fini IRAP dei “contributi” e delle “indennità” di qualsiasi natura qualora vengano erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione (cfr., ex multis, risposta a interpello 10 novembre 2023 n. 458 e 17 febbraio 2025 n. 35).
La ratio della disposizione è infatti quella di evitare in via generalizzata che gli effetti positivi derivanti dall’erogazione dei diversi contributi (e indennità) concessi durante il periodo di emergenza da COVID-19 finalizzati a limitare le gravi conseguenze economico/finanziarie della crisi pandemica vengano, anche solo in parte, depotenziati dall’incidenza della tassazione dei contributi stessi (ex multis, risposta interpello Agenzia Entrate 4 luglio 2023 n. 366).
Come sostenuto in dottrina, è quindi necessaria una sterilizzazione quando si transita dal risultato civilistico all’imponibile fiscale; la piena deduzione ai fini fiscali dell’ammortamento del bene acquistato con la sovvenzione non distorce la portata della norma.
In ragione di quanto esposto, sarebbe quindi auspicabile una revisione dell’interpretazione riportata nella risposta a interpello n. 35/2025, consentendo l’applicazione dell’art. 10-bis del DL 137/2020 al contributo per investimenti sostenibili 4.0 legato all’emergenza epidemiologica.
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