L’accettazione beneficiata esclude la ristrutturazione dei debiti del defunto consumatore
Non è ammessa la trasmissibilità della posizione di consumatore sovraindebitato all’erede
La Cassazione, con la sentenza n. 30412 del 18 novembre 2025, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale l’erede che ha accettato con beneficio d’inventario ex art. 484 c.c. l’eredità devolutagli da un soggetto consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius ai sensi del DLgs. 14/2019, facendo riferimento allo “stato” in cui versava il de cuius.
Non potendo presentare il ricorso “in luogo” o “in sostituzione” del defunto, difetta nella persona dell’erede il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che il beneficio d’inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti del de cuius si traduca in uno “stato di crisi o di insolvenza” personale dell’erede.
Nel caso di specie, l’erede chiedeva l’omologazione di un piano del consumatore di cui agli artt. 67 e ss. del DLgs. 14/2019 per risolvere il sovraindebitamento relativo ai patrimoni dei suoi defunti genitori, nonostante avesse accettato le eredità degli stessi con beneficio d’inventario ai sensi degli artt. 484 e ss. c.c.
La domanda di omologazione del piano del consumatore veniva presentata ex novo, quindi, per la composizione di un sovraindebitamento non proprio, ma dei suoi danti causa, e senza subentrare nel procedimento pendente e avviato dai genitori, successivamente defunti.
I giudici di merito hanno osservato che l’accettazione con beneficio di inventario e la ristrutturazione dei debiti del consumatore rispondevano a finalità e logiche differenti, con la conseguenza che la prima non avrebbe potuto trovare soluzione tramite la seconda.
Si pone, quindi, il tema della compatibilità della procedura di regolazione del sovraindebitamento, nella specie la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con il procedimento liquidatorio che scaturisce per effetto dell’accettazione con beneficio di inventario.
L’art. 490 c.c. stabilisce, al riguardo, che l’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, evitando, quindi, l’effetto tipico della confusione patrimoniale dell’accettazione pura e semplice ex art. 470 c.c.
L’erede, dunque, conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto, a eccezione di quelli che si sono estinti per effetto della morte, e inoltre non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
I creditori dell’eredità e i legatari, d’altra parte, hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori personali dell’erede, ferma la possibilità di domandare la separazione dei beni, per conservare la preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi.
In virtù della accettazione con beneficio d’inventario non si realizza alcuna confusione patrimoniale tra l’erede e il de cuius, con la conseguenza che, nella specie, il sovraindebitamento originario in cui versavano i defunti non sarebbe stato in grado di intaccare la situazione della erede, ponendola a sua volta in uno stato di crisi o di insolvenza (art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019)
L’erede con beneficio d’inventario di un de cuius, consumatore e sovraindebitato, non può proporre ai creditori del suo dante causa un piano di ristrutturazione dei debiti, perché tale facoltà è concessa a una posizione soggettiva di “consumatore sovraindebitato” (art. 67 comma 1 del DLgs. 14/2019). La procedura di ristrutturazione dei debiti, che ha lo scopo di liberare il debitore (non immeritevole) da uno stato “che lo relega in condizioni di debolezza economica e di vulnerabilità sociale”, ha inevitabilmente carattere personale.
In seguito al decesso della persona sovraindebitata, tuttavia, la rinuncia all’eredità o, come nella fattispecie, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario pongono il chiamato ed anche l’erede al riparo dal pericolo di essere coinvolto personalmente nell’altrui sovraindebitamento e, quindi, al tempo stesso, impediscono che egli possa avvalersi delle procedure di composizione volte a porre rimedio a quello status.
Ferma la circostanza che anche l’accettazione con beneficio di inventario è funzionale al soddisfacimento dei creditori, in forma individuale ex art. 495 c.c., ovvero in forma concorsuale in caso di scelta dell’erede ex art. 503 c.c., ovvero di opposizione dei creditori ex artt. 498 ss. c.c. alla liquidazione individuale.
I giudici precisano, infine, che non vi sarebbe una incompatibilità ontologica tra liquidazione dell’eredità beneficiata e la procedura di regolazione della crisi da sovraindebitamento e ciò potrebbe lasciare, quindi, uno spiraglio per una diversa soluzione, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’erede avesse accettato puramente e semplicemente (quale successore del de cuius nella totalità dei rapporti attivi e passivi), ovvero fosse decaduto, per qualsiasi ragione, dal beneficio di inventario.
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