Tempi dimezzati per le dichiarazioni di assenza e di morte presunta
Il Ddl. su semplificazione e digitalizzazione aggiorna i termini stabiliti dal codice civile
Tra le novità del Ddl. sulla semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, attualmente all’esame della Camera, figura anche la modifica agli artt. 49 e 58 c.c. in materia di assenza e morte presunta, che dimezza i tempi per le relative dichiarazioni.
L’ordinamento prevede due istituti relativi all’ipotesi di scomparsa di una persona, vale a dire l’assenza e la morte presunta, che sono finalizzati a definire i rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronuncia da parte dell’autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza.
In particolare, quando una persona si è allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno notizie, secondo la normativa attuale, da oltre due anni, i presunti successori legittimi (se lo scomparso fosse morto nel giorno della sua ultima notizia) e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente che ne sia dichiarata l’assenza. Questo consente a coloro che sarebbero stati eredi di domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni, potendo quindi goderne e amministrarli (ma non disporne).
Se sarà confermata la modifica contenuta nel Ddl. sulla semplificazione e la digitalizzazione, il termine decorso il quale sarà possibile presentare l’istanza per la dichiarazione di assenza diventerà di un anno.
Quando, poi, la persona si è allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno notizie da dieci anni secondo le norme in vigore, che diventerebbero cinque in caso di approvazione della disposizione, è possibile ottenere una sentenza che dichiari la morte presunta dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.
Gli effetti della dichiarazione sono quelli che conseguirebbero alla morte effettiva della persona, tra cui l’apertura della relativa successione, salvo l’obbligo di procedere all’inventario dei beni.
Peraltro, si osserva che la disposizione non interviene sul secondo comma dell’art. 58 c.c., nella parte in cui prevede che la sentenza dichiarativa di morte presunta non possa essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente.
Non sono modificati, inoltre, i termini “speciali“ per la dichiarazione di morte presunta previsti all’art. 60 c.c.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41