Ricongiunzione senza ostacoli per i professionisti
Il Ministero del Lavoro conferma la possibilità di ricongiungere verso la propria Cassa i contributi presenti in Gestione separata
Con un comunicato pubblicato ieri, il Ministero del Lavoro ha finalmente chiarito che è possibile ricongiungere ai fini pensionistici i periodi contributivi presenti nella Gestione separata INPS verso altre gestioni previdenziali (comprese le Casse previdenziali) e viceversa.
Come ricordato dal Ministero, questa possibilità era stata in passato esclusa perché la Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/95 è stata istituita interamente nell’ambito del sistema contributivo, mentre le altre gestioni previdenziali erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo.
Pertanto, si osserva nel comunicato in parola, con il progressivo completamento di questa transizione, non vi è più motivo di tenere la Gestione separata “isolata” dalle altre forme di ricongiunzione.
Per quanto riguarda i liberi professionisti, si profila dunque la possibilità di poter valorizzare agevolmente tutta la propria storia contributiva.
Ad esempio, chi ha versato contributi sia alla propria Cassa professionale sia alla Gestione separata dell’INPS può chiedere, nei limiti e secondo le regole previste, che tali periodi vengano riuniti, evitando che restino frammentati e poco utili ai fini della pensione. La ricongiunzione si aggiunge così alle opzioni a disposizione del professionista a fianco della totalizzazione e del cumulo.
Giova comunque ricordare che prima del comunicato di ieri, la questione è stata oggetto di diversi contenziosi e di una definita interpretazione giurisprudenziale circa la portata della disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverse forme obbligatorie di previdenza contenuta nella L. 45/90.
In particolare, si ricorda come l’art. 1 comma 2 della citata legge riconosca la facoltà al professionista che è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti o autonomi, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
Tra le decisioni sia di merito che di legittimità, risulta particolarmente significativa la sentenza n. 26039/2019 con cui la Corte di Cassazione ha ribadito che per i liberi professionisti è sempre possibile operare la ricongiunzione dei periodi contributivi ex art. 1 comma 2 della L. 45/90 (ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione) presso la propria Cassa, senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno del metodo di calcolo delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni.
Con riferimento al caso in esame, riguardante il diritto di un dottore commercialista ad ottenere la ricongiunzione presso la CNPADC dei contributi versati presso la Gestione separata dell’INPS, la Corte di Cassazione ha giudicato infondato il motivo proposto dall’Istituto previdenziale secondo cui la facoltà di ricongiunzione non poteva essere riconosciuta poiché il trattamento pensionistico doveva essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo. Per l’INPS, in tal caso, opererebbero invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.
Sul punto, la Cassazione ha ritenuto opportuno richiamare la pronuncia n. 61/99, con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimi gli artt. 1 e 2 della L. 45/90, nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato, la facoltà di scelta fra la ricongiunzione e la totalizzazione, delineando un’assenza di limiti alla facoltà di avvalersi dell’istituto della ricongiunzione in alternativa agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione.
Successivamente, l’INPS ha comunque ritenuto opportuno non adeguarsi a tale indirizzo, ribadendo che la ricongiunzione non sarebbe attuabile poiché la Gestione separata, pur costituendo un fondo previdenziale obbligatorio, non rientra nei fondi “esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria”, ai quali farebbe riferimento l’istituto in oggetto.
Inoltre, sempre secondo l’INPS, la Gestione separata non rientrerebbe nell’ambito della disciplina della L. 45/90, in quanto totalmente improntata al sistema di calcolo contributivo della pensione e pertanto disomogeneo e non passibile di essere oggetto di ricongiunzione.
Ora, con il comunicato pubblicato ieri, il Ministero del Lavoro ha dunque messo fine alle divergenze interpretative confermando la possibilità per i professionisti di ricongiungere i contributi anche quando è coinvolta la Gestione separata dell’INPS.
Secondo l’Ansa la prossima settimana l’INPS dovrebbe pubblicare una circolare con le istruzioni.
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