Scambio automatico esteso alle cripto-attività dal 1° gennaio 2026
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DLgs. attuativo della direttiva DAC 8
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs. 10 dicembre 2025 n. 194, attuativo della direttiva 2023/2226/Ue (“DAC 8”), di modifica della direttiva 2011/16/Ue relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
La citata direttiva DAC 8, si ricorda, ha introdotto tre novità relative al regime di scambio automatico sulle cripto-attività (per la prima volta incluse in tale ambito), al rafforzamento dello scambio di informazioni “tradizionali” e all’estensione dei meccanismi di scambio ai ruling transfrontalieri. La direttiva prevede che gli Stati membri adottino le opportune misure legislative nazionali entro il 31 dicembre 2025, con efficacia dal 1° gennaio 2026, obbligo rispettato dall’Italia con il DLgs. 194/2025 in esame.
Come sottolineato dalla Relazione illustrativa allo schema del DLgs. attuativo (Atto Governo n. 319), l’intervento si colloca nell’ambito del processo segnato dalle precedenti direttive “DAC” che hanno progressivamente esteso l’ambito della cooperazione fiscale, disponendo l’ampliamento dello scambio automatico di informazioni alle cripto-attività, ai ruling transfrontalieri e ai TIN (Taxpayer Identification Number) reporting.
Relativamente alle modifiche apportate al DLgs. 29/2014 di attuazione della direttiva 2011/16/Ue (DAC 1), le principali novità riguardano l’estensione dello scambio automatico di informazioni con riferimento alle categorie “tradizionali” di redditi e capitali (redditi di lavoro dipendente, compensi degli amministratori, ecc.): a partire dal 2026, le categorie di reddito i cui dati verranno trasmessi agli altri Stati saranno almeno 5, e non più almeno 4.
Per i ruling transfrontalieri, la nuova disciplina prevede la comunicazione laddove l’importo dell’operazione o della serie di operazioni dei ruling stessi sia superiore a 1.500.000 euro (o l’importo equivalente in altra valuta). Risultano invece esclusi i ruling relativi alla tassazione alla fonte dei redditi di lavoro dipendente, compensi degli amministratori e pensioni dei non residenti.
Si introduce, inoltre, l’art. 5-bis al medesimo DLgs. 29/2014, contenente la disciplina relativa alla rilevazione e comunicazione del NIF (numero di identificazione fiscale) anche per i soggetti non residenti, con obblighi in tal caso graduali tra il 2028 e il 2030, nonché l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di includere il NIF in tutti gli scambi automatici di dati fiscali, comprese le rendicontazioni “country-by-country”.
Il capo II del DLgs. interviene, poi, a modifica del DLgs. 100/2020, di attuazione della direttiva 2018/822/Ue (DAC 6) sullo scambio automatico relativo ai meccanismi transfrontalieri. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa allo schema di DLgs., le modifiche sono volte a eliminare il rischio (insito nella disciplina previgente) di imporre comunque al professionista intermediario determinati obblighi di comunicazione, anche nelle fattispecie di esonero previste laddove dalla trasmissione delle informazioni possa emergere una responsabilità penale.
Il medesimo capo II interviene anche a modifica del DLgs. 32/2023 di attuazione della direttiva 2021/514/Ue (DAC 7) sullo scambio automatico relativo alle piattaforme digitali, disponendo l’obbligo di comunicazione anche dell’identificativo del “Servizio di Identificazione” (processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un gestore di piattaforma al fine di accertare l’identità e la residenza fiscale di un venditore) e dello Stato membro di emissione.
Il capo III, infine, istituisce un nuovo sistema nazionale di raccolta e trasmissione dei dati delle cripto-attività. In sintesi, gli operatori (Crypto-Asset Service Providers) saranno obbligati a segnalare periodicamente le transazioni e a comunicare le informazioni relative ai propri clienti all’Amministrazione finanziaria italiana, che provvederà poi a scambiare automaticamente tali dati con gli altri Stati membri.
Il procedimento risulterà delineato da una serie di fasi relative:
- all’individuazione degli intermediari obbligati, dei clienti da monitorare (Reportable Users) e delle cripto-attività oggetto di monitoraggio (Reportable Crypto-Assets);
- all’individuazione delle operazioni su dette cripto-attività da monitorare;
- all’invio delle informazioni alle Amministrazioni fiscali di riferimento, con successivo scambio automatico alle altre Amministrazioni fiscali coinvolte.
Nel dettaglio, l’intermediario deve comunicare alla propria Amministrazione fiscale sia i dati del Reportable User (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i dati sono riferiti ai titolari effettivi degli investimenti), sia i dati delle operazioni su cripto-attività riferite al singolo Reportable User.
I nuovi obblighi decorrono dal 1° gennaio 2026, estendendo quindi l’ambito della cooperazione fiscale anche a tali dati.
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