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FISCO

IMU da versare in capo all’acquirente dell’immobile se non operano esenzioni

Dalla data del rogito si trasferisce la soggettività passiva dell’IMU

/ Arianna ZENI

Lunedì, 8 dicembre 2025

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Se per fruire delle detrazioni spettanti in relazione all’esecuzione di interventi “edilizi” può essere sufficiente, a determinate condizioni, lo status di “promissario acquirente”, ai fini del pagamento dell’IMU il futuro acquirente di un immobile non deve versare nulla anche se è stato immesso anticipatamente nel godimento dell’immobile.

Soltanto dall’atto di compravendita l’acquirente diviene soggetto passivo dell’imposta municipale, mentre il venditore cessa di esserlo.
Pertanto, nel caso in cui il rogito non venga stipulato entro il 16 dicembre 2025 l’acquirente dell’immobile non dovrà versare alcunché a titolo di IMU per l’anno 2025, in quanto anche il mese di dicembre sarebbe a carico del venditore (per un approfondimento si veda l’apposita Scheda).

Giova ricordare che per liquidare l’imposta dovuta per l’anno in corso a titolo di saldo entro il 16 dicembre 2025 occorre riferirsi, oltre alla quota di possesso dell’immobile, anche ai mesi dell’anno durante i quali il possesso dell’immobile si è protratto, ai sensi del comma 761 dell’art. 1 della L. 160/2019 (i soggetti passivi dell’IMU sono in primis i proprietari o i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ma anche i locatari finanziari per gli immobili concessi in leasing, i concessionari di aree demaniali e i genitori assegnatari dell’ex casa familiare a seguito di provvedimento del giudice).

Per stabilire chi sia il soggetto passivo dell’IMU per il mese durante il quale è avvenuta la variazione del possessore dell’immobile, il citato comma 761 dispone che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui è composto va computato per intero (circ. Min. Economia e Finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF).
In caso di trasferimento dell’immobile, inoltre, va conteggiato in capo all’acquirente il giorno di trasferimento del possesso, così come l’intero mese del trasferimento, se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Ad esempio, se un immobile è stato acquistato il 15 novembre 2025, l’intero mese di novembre deve essere computato in capo all’acquirente (risultando possessore per 16 giorni su un totale di 30) che, di conseguenza, dovrà provvedere al versamento della seconda rata dell’IMU per i due dodicesimi dell’imposta dovuta per l’intero anno 2025 (l’IMU sarà quindi a carico dell’acquirente per i mesi di novembre e dicembre, salvo spettino eventuali esenzioni o esclusioni dall’imposta).
Se invece il promissario acquirente ha stipulato il rogito il 16 novembre 2025, a carico dell’acquirente sarà computato soltanto il mese di dicembre, mentre gli altri undici mesi sono a carico del venditore.

Nell’ipotesi sia stato acquistato un box auto (C/6, che non costituisce pertinenza dell’abitazione principale), con rendita 400 euro, nel Comune di Milano successivamente al 15 novembre 2025 (il mese di novembre rimane a carico del venditore), l’acquirente dovrà versare entro il 16 dicembre 2025 l’imposta dovuta per il solo mese di dicembre che corrisponde a 64 euro (63,84 euro arrotondato all’unità di euro ai sensi dell’art. 1 comma 166 della L. 296/2006, cui rimanda l’art. 1 comma 776 della L. 160/2019).

La base imponibile IMU infatti è pari a 67.200 euro (determinata nel modo che segue: 400 euro x 1,05 x 160) sulla quale deve essere applicata l’aliquota deliberata dal Comune pari a 11,4 ‰. L’imposta dovuta per l’intero anno pari a 766,08 euro deve essere rapportata a un solo mese di possesso (766,08 euro : 12 x 1).

Il venditore del box auto, invece, dovrà corrispondere entro il 16 dicembre 2025 il saldo di quanto dovuto per gli undici mesi di possesso dell’unità immobiliare pari a 702 euro (sempre se non compete l’esenzione prevista dall’art. 1 comma 751 della L. 160/2019 per gli immobili merce delle imprese costruttrici o altre esclusioni dal versamento dell’IMU, come quella prevista per l’unica unità immobiliare accatastata in C/6 pertinenza dell’abitazione principale).

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