I compensi per l’incarico in un collegio consultivo tecnico sono redditi assimilati al lavoro dipendente
Sono riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente derivanti dalla partecipazioni a collegi e commissioni di cui all’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR i compensi percepiti da un magistrato per l’incarico di durata pluriennale di presidente in un collegio consultivo tecnico (CCT). In questo senso si esprime la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 307, pubblicata ieri.
Nel caso specifico, l’incarico come componente del collegio poteva essere attribuito a ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell’opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici. In particolare, potevano essere nominati presidenti del CCT i giuristi che ricoprivano o avevano ricoperto la qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato del libero Foro, avvocato dello Stato, Prefetto e dirigente della carriera prefettizia. L’incarico di presidente era dunque attribuito senza la necessità che vi fosse un esclusivo collegamento con le funzioni svolte nell’ambito del ruolo rivestito quale dipendente della Pubblica Amministrazione.
A livello più generale – viene ribadito – nel caso di lavoratore dipendente pubblico le somme e i valori percepiti in relazione all’incarico assolto costituiscono:
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in base all’art. 50 comma 1 lett. b) del TUIR (indennità e compensi corrisposti al dipendente da terzi), se l’incarico viene svolto in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in base all’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR (partecipazioni a collegi e commissioni), se manca la relazione tra espletamento dell’incarico e qualifica di lavoratore dipendente e sussistono tutti i requisiti individuati dalla norma in questione;
- in via residuale, redditi diversi di cui all’ex art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR (lavoro autonomo occasionale), se mancano i presupposti sopra evidenziati e, più in particolare, se la prestazione non è svolta nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con un determinato soggetto, con impiego di mezzi organizzati e in assenza di una retribuzione periodica prestabilita.
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