ACCEDI
Mercoledì, 10 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Ai compensi per le «ore di pronta disponibilità» si applica la sostitutiva per gli infermieri

/ REDAZIONE

Mercoledì, 10 dicembre 2025

x
STAMPA

Con la risposta a interpello n. 308 di ieri, 9 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la risposta n. 272 del 27 ottobre 2025 e precisato che l’imposta sostitutiva del 5% sugli straordinari degli infermieri si applica ai compensi erogati per le “ore di pronta disponibilità”, mentre non si applica ai compensi erogati per le “prestazioni svolte in sede elettorale”.

Si ricorda che l’art. 1 comma 354 della L. 207/2024 prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%, da applicare ai compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del Comparto sanità, triennio 2019/2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Muovendo dai chiarimenti forniti dall’Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Ministero della Salute, l’Agenzia evidenzia che il legislatore, nel riferirsi all’art. 47 del CCNL – norma definitoria generale dell’istituto dello straordinario nello specifico comparto contrattuale – abbia inteso assoggettare all’imposta sostitutiva del 5% anche i compensi corrisposti in relazione alle ore di pronta disponibilità effettuate.

Invece, viene rilevato che le “Prestazioni svolte in sede elettorale” non appaiono in ogni caso riconducibili alla nozione di lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL in quanto sono dirette a fronteggiare esigenze di carattere elettorale e non quelle proprie della struttura sanitaria e dunque non rientrano, in alcun modo, nello svolgimento della prestazione lavorativa infermieristica. Di conseguenza, le “Prestazioni svolte in sede elettorale” sono fuori del perimetro applicativo dell’imposta sostitutiva del 5%.

TORNA SU