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Venerdì, 2 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

ECONOMIA & SOCIETÀ

Spese per la rimozione di aghi di pino sulla rampa del garage condominiale da dividere

La Cassazione illustra come ripartire le spese per la pulizia di aree comuni su cui gravi una servitù di passaggio

/ Maurizio TARANTINO

Venerdì, 2 gennaio 2026

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La servitù (art. 1027 c.c.) consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Dunque, requisito essenziale della servitù è l’imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l’utilità ovvero per la maggiore comodità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo, con la conseguenza che il suo contenuto resta circoscritto a ciò che fornisce un’utilità oggettiva al fondo dominante.

La ripartizione delle spese per le opere su un fondo oggetto di servitù (es. passaggio) segue una regola chiara: spettano principalmente al proprietario del fondo dominante (chi usa la servitù), salvo accordi diversi o se l’opera giova anche al fondo servente. Tuttavia, se i lavori apportano un’utilità oggettiva anche al fondo servente (es. asfaltatura che migliora anche l’accesso), le spese si dividono in proporzione ai rispettivi vantaggi.

In tale ultima ipotesi, il legislatore, con l’art. 1069 c.c., ha sottolineato che l’esercizio della servitù deve essere fatto, fermo il pieno soddisfacimento dei bisogni del fondo dominante, col minore aggravio possibile del fondo servente. È il medesimo principio la cui applicazione viene estesa dall’attività di esercizio immediato e diretto della servitù al compimento delle opere necessarie perché quell’esercizio e la servitù medesima possano essere conservati. Per fare questo il proprietario del fondo dominante deve scegliere il tempo e il modo che arrechino minore incomodo al proprietario del fondo servente. Pertanto, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovino anche a quest’ultimo, le relative spese devono essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione dei rispettivi vantaggi, norma che rappresenta l’applicazione di un più generale principio di equità ispirato all’esigenza di evitare indebiti arricchimenti (Cass. 15 marzo 2017 n. 6653).

Ai princìpi innanzi esposti si è uniformata la Cassazione con l’ordinanza n. 31740 del 4 dicembre 2025.

Nella vicenda, un condominio aveva eseguito in più occasioni lavori di pulizia (eliminazione delle foglie e degli aghi) sulla rampa di accesso ai garages condominiali. La rampa è oggetto di una servitù di passaggio a favore dei garages condominiali, ma è di proprietà di due soggetti che sono anche titolari (per quote) della particella su cui si trova “un’imponente pianta aghiforme che perde una grande quantità di aghi, che rendono scivolosa la rampa e intasano la grata di scolo delle acque”. Per queste ragioni, il condominio aveva chiesto la condanna dei convenuti (comproprietari del fondo servente e della particella su cui si trova la pianta aghiforme) al risarcimento dei danni e alla partecipazione a titolo di concorso nelle spese di pulizia della rampa nella misura del 50%.

I giudici di legittimità condividono il ragionamento del Tribunale (in grado di appello), in base al quale la mera caduta di foglie o aghi dall’albero non può integrare gli estremi di un illecito extracontrattuale, trattandosi di fenomeno naturale e inoffensivo (cfr. Cass. 9 agosto 2007 n. 17493, secondo la quale il proprietario di un albero non è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., “per i lamentati danni provocati dalla caduta delle foglie sul pavimento del terrazzo posto nel fondo confinante; tranne nel caso in cui le foglie siano lasciate esposte per lungo tempo alle intemperie, per la totale incuria del proprietario della superficie interessata dalla caduta”). Pertanto, secondo tale ragionamento, la pulizia e l’asportazione del fogliame caduto sulla rampa di accesso ai garage non costituisce prova di un evento di per sé pericoloso e non determina, quindi, l’obbligo di risarcire il danno.

Invece, in relazione alla partecipazione alle spese di pulizia, la Suprema Corte conferma che i comproprietari del fondo sul quale si trova l’albero sono i proprietari di una quota della particella interessata dalla caduta degli aghi, sulla quale insiste la servitù di passaggio in favore del fondo condominiale; sicché, proprio in tale loro qualità, sono obbligati a sostenere parte delle spese sostenute dal condominio per la pulizia del tracciato in cemento della servitù. In tal contesto, la Suprema Corte rileva, però, un errore del Tribunale nel computo della somma da imputare ai convenuti. Infatti, dopo aver affermato che al condominio non spettava il rimborso del 50% di quanto speso per la manutenzione, bensì che sui convenuti dovesse gravare una spesa di 2/36, aveva calcolato tale quota sul 50% invece che sull’intera spesa sostenuta dal condominio.

In conclusione, i giudici di legittimità accolgono il ricorso del condominio sotto questo ultimo profilo, affidando il calcolo di quanto doveva essere concretamente pagato (2/36 dell’intera somma pagata) al giudice di rinvio.

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