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Per i contratti a termine di esazione dei pedaggi autostradali le olimpiadi attivano la stagionalità

/ REDAZIONE

Mercoledì, 17 dicembre 2025

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Con riferimento alle olimpiadi invernali e alle paralimpiadi invernali che si svolgeranno, rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo, in diverse località nelle regioni Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, le Parti firmatarie del contratto collettivo 18 luglio 2023 (si veda “Per il personale di autostrade e trafori una tantum di 700 euro medi in luglio” del 20 luglio 2023) applicabile al personale dipendente di società e consorzi concessionarie di autostrade e trafori (codice CNEL: I192) lo scorso 28 novembre hanno siglato un verbale di Accordo che estende limitatamente al 2026 i periodi dell’anno riconducibili alla nozione di stagionalità.

L’Accordo, che interviene in applicazione della previsione espressamente enunciata all’art. 63 (comma 7, capoverso 4) del CCNL, si riferisce alle sole attività di esazione del pedaggio ed è motivato dalla necessità di far fronte in modo adeguato e tale da non generare disagi all’utenza al presumibile significativo incremento di traffico sulla rete autostradale italiana determinato dallo svolgimento dei suddetti eventi olimpici. Per tale ragione alla stagionalità ciclica invernale (dal 7 dicembre al 7 gennaio) ed estiva (aprile-settembre) già prevista dal CCNL è stato deciso di aggiungere anche il periodo ricompreso tra l’8 gennaio e il 31 marzo 2026.

Dalla nozione di stagionalità, lo ricordiamo, discendono importanti conseguenze operative in termini di lavoro a termine, in quanto i contratti a tempo determinato stipulati per le attività stagionali non sono soggetti ai limiti di durata previsti dall’art. 63 comma 2 del CCNL e possono essere rinnovati o prorogati anche al di fuori delle condizioni di cui all’art. 21 comma 1 del DLgs. 81/2015.

Il ricorrere della stagionalità determina inoltre, come previsto dal comma 8 dell’art. 63 citato, anche l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 21 del DLgs. n. 81/2015, vale a dire del c.d. stop and go, il periodo di intervallo temporale (10 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi; 20 giorni per contratti di durata eccedente i 6 mesi) che deve sussistere in caso di rinnovo del contratto a termine (pena la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato).

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