La correzione del punteggio ISA ha effetti anche sull’imposta sostitutiva CPB
Necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa
L’Agenzia delle Entrate nel corso della giornata di ieri ha ulteriormente aggiornato le pagine web relative alle FAQ in tema di concordato preventivo biennale, aggiungendo un nuovo chiarimento, datato 15 dicembre, in merito alla determinazione dell’imposta sostitutiva CPB di cui all’art. 20-bis del DLgs. 13/2024.
Il caso esaminato riguarda un contribuente che, dopo aver ricevuto una comunicazione di compliance che segnalava possibili anomalie riguardo ai dati ISA relativi al periodo di imposta 2023, decideva di ravvedere l’errore, presentando una dichiarazione integrativa del modello REDDITI 2024, allegando il modello ISA compilato con i dati corretti; per effetto dell’integrazione, il punteggio ISA del contribuente passava da 7 a 5.
Tale circostanza ha effetti, tra l’altro, anche sull’imposta sostitutiva CPB, introdotta dall’art. 20-bis del DLgs. 13/2024 per rendere più appetibile il concordato preventivo biennale attraverso la riduzione del carico impositivo.
L’imposta in commento viene determinata applicando alla base imponibile (pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo/di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie) un’aliquota variabile in base al punteggio ISA relativo al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato (vale a dire il 2023, nel caso del CPB 2024-2025); in particolare, con un risultato ISA:
- pari o superiore a 8, l’aliquota è pari al 10%;
- pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, l’aliquota è pari al 12%;
- inferiore a 6, l’aliquota è pari al 15%.
Per le adesioni al CPB 2025-2026 esercitate a partire dal 13 giugno 2025 (data di entrata in vigore del DLgs. 81/2024), le aliquote agevolate sopra indicate possono essere applicate solo fino al raggiungimento dell’importo di 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma verrà applicata l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF, o l’aliquota del 24%, per i soggetti IRES; tale limitazione non è applicabile al CPB 2024-2025.
L’imposta sostitutiva deve essere liquidata e corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito, ossia entro il 30 giugno, con possibilità di effettuare il versamento nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%.
Per quanto riguarda il CPB 2024-2025, l’imposta relativa al 2024 è stata determinata nel quadro CP del modello REDDITI 2025 e versata entro il 21 luglio 2025, o entro il 20 agosto 2025 con la maggiorazione dello 0,4% (per effetto della proroga disposta dall’art. 13 del DL 84/2025).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’imposta sostitutiva deve essere determinata sulla base del punteggio ISA corretto, che nel caso di specie emerge solo con la presentazione della dichiarazione integrativa; se la correzione del punteggio ISA viene effettuata dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta soggetto a CPB, sarà necessario provvedere anche all’integrazione del relativo quadro CP, indicando i dati corretti ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva.
Nel caso oggetto della FAQ in commento, all’integrazione del modello REDDITI 2024 con i dati corretti ai fini ISA (con conseguente diminuzione del punteggio ISA, che da 7 scende a 5) deve quindi seguire l’integrazione del quadro CP del modello REDDITI 2025, compilato indicando l’aliquota di imposta sostitutiva corretta, che dall’originario 12% passa al 15%, con conseguente rideterminazione di quanto dovuto.
La FAQ non affronta il caso opposto, in cui dall’integrazione della dichiarazione dei redditi emerga un punteggio ISA superiore a quello calcolato con il modello REDDITI 2024 originario; per analogia, anche in questo caso l’imposta dovrebbe essere calcolata utilizzando il punteggio ISA corretto, con conseguente modifica dei dati indicati nel quadro CP, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del modello REDDITI 2025.
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