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PROFESSIONI

Fase due per i revisori della sostenibilità con istanze anche dopo il 31 dicembre

Entro fine anno per l’abilitazione è però necessario acquisire i cinque crediti formativi previsti dal regime transitorio

/ Stefano DE ROSA

Martedì, 23 dicembre 2025

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Con l’approssimarsi della scadenza del termine del 31 dicembre per l’acquisizione dei crediti da parte dei professionisti che desiderino beneficiare delle disposizioni transitorie previste dall’art. 18 comma 4 del DLgs. 125/2024 ai fini dell’abilitazione a revisore legale della sostenibilità, sul sito istituzionale del MEF è stata pubblicata una news sul tema (richiamata dall’informativa n. 191/2025 del CNDCEC, pubblicata ieri).

In tale Informativa viene ribadito come i suddetti revisori (che rientrano nella cosiddetta “fase 2” avviata con la determina n. 149 del Ragioniere Generale dello Stato del 25 settembre 2025) “potranno presentare istanza di abilitazione anche successivamente al termine del 31 dicembre 2025 purché in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina transitoria di cui all’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 (iscrizione al registro entro il 1° gennaio 2026 e maturazione, entro la data del 31 dicembre 2025, di almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità, presenti anche nella piattaforma FAD del Mef)”.

Si ricorda che i cinque crediti formativi (relativi agli argomenti appartenenti al Gruppo “D” del programma di formazione continua e aggiornamento professionale elaborato dal MEF) devono essere acquisiti “nell’annualità” ovvero interamente nel 2024 o nel 2025 (cfr. circ. MEF 12 novembre 2024 n. 37 e FAQ del MEF n. 8).

Operativamente, per compilare l’istanza di abilitazione è necessario accedere all’Area riservata personale del Registro (anche tramite SPID o CIE). Nella sezione “Pratiche” è disponibile il modulo, precompilato in parte con i dati già presenti nel Registro. Prima di procedere alla compilazione si raccomanda di verificare:
- la correttezza e la completezza delle informazioni presenti nel “contenuto informativo”, con particolare riferimento all’indirizzo PEC (il cui mancato inserimento/aggiornamento non consente ai revisori la compilazione della domanda di abilitazione);
- la presenza, nella sezione “Formazione”, di almeno cinque crediti riferiti ai moduli formativi contraddistinti dal codice corso con identificativo iniziale “D” acquisiti interamente nel 2024 o nel 2025;
- l’eventuale stato di “sospensione dal Registro per morosità”.

La mancata presenza di crediti formativi, ancorché assolti dal revisore, non potrà essere autocertificata dal soggetto ma dovrà essere segnalata all’ente formatore terzo, all’ordine professionale o alla società di revisione presso cui sono stati svolti affinché vengano tempestivamente e correttamente comunicati al MEF secondo i canali informativi previsti (FAQ n. 9).

Ai fini della presentazione dell’istanza il revisore è tenuto:
- al versamento del contributo fisso di segreteria, determinato in 50 euro, il cui pagamento può avvenire esclusivamente tramite PagoPA, direttamente on line durante la compilazione del modulo di domanda;
- all’assolvimento dell’imposta di bollo di 16 euro, direttamente on line durante la compilazione del modulo di domanda (sempre mediante PagoPA) ovvero con apposizione della marca cartacea nel frontespizio del modulo di abilitazione.

Alla fine della procedura di compilazione, l’istanza di compilazione, generata in formato pdf e resa disponibile nella sezione “Pratiche”, può essere sottoscritta con firma autografa o con firma digitale e deve essere trasmessa mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica”, disponibile nella sezione “Modulistica” dell’area pubblica, a fondo pagina del sito istituzionale (nel caso di firma autografa dovrà essere allegata anche copia del documento di identità, sempre in formato pdf).

Nella FAQ n. 20 viene precisato che:
- al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso;
- per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE.

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