Inammissibile il concordato semplificato con continuità diretta
Resta ferma la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza
Il concordato semplificato si configura come uno sbocco giurisdizionale della composizione negoziata della crisi, ex art. 23 comma 2 del DLgs. 14/2019, ed è caratterizzato da due requisiti essenziali e imprescindibili: l’assenza di partecipazione dei creditori all’approvazione della proposta; la finalità necessariamente liquidatoria del patrimonio del debitore.
La possibilità, in forza dell’art. 25-sexies comma 1 del DLgs. 14/2019, per l’imprenditore di presentare una proposta di concordato per cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’art. 39 del DLgs. 14/2019, comporta che la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore faccia “da contraltare” all’assenza del voto dei creditori.
Tale assetto impone ai creditori una soluzione dello stato di insolvenza che permette al debitore, da un lato, di evitare la liquidazione giudiziale ovvero la liquidazione controllata e, dall’altro, di ottenere l’esdebitazione senza dover attendere i tempi dello strumento liquidatorio, eludendo, altresì, i vincoli e gli oneri del concordato preventivo (tra i quali, il soddisfacimento dei crediti chirografari in misura non inferiore al 20% e l’apporto di finanza esterna che incrementi almeno del 10% l’attivo disponibile), a condizione che i creditori, espropriati del voto, possano ottenere un valore non inferiore a quello dei beni che rappresentano la loro garanzia patrimoniale.
Muovendo da tali presupposti, la Corte di Appello di Roma, con decreto 3 dicembre 2025, ha chiarito come l’imposizione ai creditori di una soluzione concordataria che contempli la continuità diretta – sia pure al fine di realizzare una successiva liquidazione del patrimonio – non sarebbe coerente con l’art. 2740 c.c. e con i principi costituzionali e sovranazionali che accomunano la tutela del diritto di proprietà a quella del diritto di credito, coinvolgendo, in tal modo, apprezzamenti discrezionali (la fiducia verso il debitore insolvente che prosegue l’attività), che renderebbero obbligatoria la partecipazione dei creditori all’approvazione della proposta.
Nell’ambito del concordato semplificato, la prosecuzione temporanea dell’attività d’impresa rappresenta, in verità, un tema controverso, sul quale si registrano due opposti orientamenti.
L’orientamento “positivo” ha ritenuto compatibile tale prosecuzione ove funzionale alla successiva liquidazione del patrimonio aziendale, sotto il profilo della maggiore convenienza per i creditori (Trib. Treviso 3 ottobre 2023 e Trib. Pescara 27 gennaio 2025).
La posizione contraria propende, invece, per l’impossibilità di configurare una continuità diretta, anche solo temporanea (Trib. Milano 15 aprile 2025), in ragione della finalità (dello strumento residuale concordatario) di evitare lo smembramento del going concern.
Tale finalità si esprime unicamente nel quadro di una cessione immediata dell’attività, che non rende, pertanto, ipotizzabile il permanere dell’azienda in capo a un debitore dichiaratosi insolvente.
Il debitore che accede al concordato semplificato, in quanto titolare di un’impresa non risanabile, può invocare la liquidazione in un contesto concorsuale ed esdebitatorio alternativo, ma funzionalmente affine e omologo alla liquidazione giudiziale.
Ne consegue che il concordato semplificato implica, al pari della liquidazione giudiziale, l’improcrastinabile e definitiva cessione dei beni.
In assenza dei suddetti presupposti l’accesso alla procedura, tuttavia, resta ferma la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, come ad esempio il concordato preventivo, ai sensi dell’art. 23 comma 2 del DLgs. 14/2019.
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