Falcidiabili i crediti dello Stato nel concordato semplificato
È ammissibile formulare una proposta con lo stralcio dei debiti tributari e previdenziali privilegiati
Il DLgs. 136/2024 (correttivo-ter) ha inserito nel DLgs. 14/2019 (CCII) l’art. 23 comma 2-bis, stabilendo che nel corso delle trattative della composizione negoziata l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente a oggetto il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. Se la proposta transattiva si traduce in un accordo, lo stesso, sottoscritto dalle parti, va comunicato all’esperto e produce effetti con il deposito presso il tribunale territorialmente competente.
Il giudice deve verificare la regolarità dell’accordo e, in caso di esito positivo dell’esame, ne autorizza l’esecuzione con decreto. Tuttavia, potrebbe accadere che l’accordo
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