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FISCO

Passaggio al RUNTS in continuità per le ONLUS con la domanda entro il 31 marzo

La qualifica di ETS è presupposto necessario per l’applicazione della nuova disciplina fiscale

/ Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI

Mercoledì, 31 dicembre 2025

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La bozza di circolare sul Terzo settore, in consultazione fino al 23 gennaio 2026, offre alcune indicazioni utili agli enti con qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
L’abrogazione della disciplina di riferimento per le ONLUS ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Dalla medesima data è soppressa l’Anagrafe delle ONLUS (art. 38 comma 3 del DM 106/2020), la quale pertanto non esisterà più a partire dal 1° gennaio 2026 (comunicato Min. Lavoro e politiche sociali 16 dicembre 2025).

Dunque, per gli enti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2026 non sono più applicabili le disposizioni agevolative per le ONLUS. Per gli enti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, valgono i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nel corso della Videoconferenza del 18 settembre 2025 e confermati nella recente bozza di circolare; così come la disciplina per gli ETS diventa operativa “a partire dal nuovo periodo d’imposta che avrà inizio nel 2026”, anche la disciplina relativa ai regimi precedentemente applicati, ivi incluso quello delle ONLUS, resta applicabile per l’intero periodo che è ancora in corso al 31 dicembre 2025.
Ad esempio, un ente con esercizio sociale dal 1° luglio al 30 giugno che acquisisce la qualifica di ente del Terzo settore potrebbe applicare:
- le disposizioni fiscali per le ONLUS, per il periodo d’imposta 1° luglio 2025-30 giugno 2026;
- le disposizioni fiscali di cui al Titolo X del DLgs. 117/2017, dal periodo 1° luglio 2026-30 giugno 2027.

Un ulteriore aspetto di interesse riguarda il termine di presentazione delle domande di iscrizione al RUNTS. Gli enti ex ONLUS possono trasmettere la domanda di iscrizione al RUNTS fino al prossimo 31 marzo 2026. Nella bozza di circolare si precisa che questo termine vale anche per le ONLUS con periodo d’imposta non solare. Pertanto, mentre le ONLUS solari presentano la domanda di iscrizione dopo la conclusione del periodo d’imposta 2025, per quelle non solari la presentazione potrebbe avvenire quando è ancora in corso l’ultimo periodo in cui è fruibile il regime ONLUS.

L’omessa presentazione della domanda entro il termine del 31 marzo 2026 genera l’obbligo di devolvere il patrimonio ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. f) del DLgs. 460/97 (art. 34 comma 14 del DM 106/2020); il medesimo effetto devolutivo si determina in capo alle ONLUS che, pur presentando la domanda tempestivamente, vedano rifiutata l’iscrizione al RUNTS o al Registro delle imprese, atteso che l’art. 101 comma 8 del DLgs. 117/2017 esclude l’effetto devolutivo solo a condizione che si perfezioni l’iscrizione al RUNTS.

Da quanto sopra, si evince come questo termine non assuma carattere perentorio nel senso che l’ente (ex ONLUS) potrebbe astrattamente presentare domanda di iscrizione al RUNTS anche dopo il 31 marzo; ciò, tuttavia, renderebbe impossibile il passaggio in continuità da ONLUS a ETS, obbligando l’ente a gestire preventivamente la fase di devoluzione del patrimonio.

Il termine non è perentorio ma incide sul passaggio in continuità

In base all’art. 34 comma 12 del DM 106/2020, qualora la procedura di iscrizione al RUNTS si completi nel corso del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, la qualifica di ETS si intende acquisita, in caso di esito positivo, a decorrere dall’inizio del predetto periodo d’imposta. Il riferimento all’autorizzazione comunitaria contenuto nella norma va riferito al nuovo termine dell’art. 104 comma 2 del DLgs. 117/2017, ossia al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Ipotizziamo un ente con esercizio solare che presenta la domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026. Se la domanda viene accolta, con iscrizione nel registro il 30 settembre 2026, la qualifica si intende acquisita sin dal 1° gennaio 2026; pertanto, è da questa data che sono effettivamente applicabili le disposizioni del DLgs. 117/2017.

Per gli enti con periodo non coincidente con l’anno solare, l’iscrizione al RUNTS potrebbe intervenire durante l’ultimo periodo in cui sarebbe fruibile la qualifica di ONLUS. Si pensi alla ONLUS con periodo 1° luglio 2025-30 giugno 2026 che presenta la domanda di iscrizione al RUNTS entro il mese di marzo 2026 e ottenga l’iscrizione al RUNTS a fine maggio 2026. In questo caso si porrebbe il problema di dover coordinare l’applicazione della disciplina delle ONLUS per un ente che è già qualificabile come ETS; fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, sembrerebbe necessario frazionare il periodo d’imposta, applicando la disciplina ONLUS solo per la frazione antecedente l’iscrizione al RUNTS.

Per gli enti diversi dalle ONLUS, l’iscrizione al RUNTS non retroagisce sin dall’inizio del periodo d’imposta, ma coincide con la data portata dal provvedimento di iscrizione o con quella in cui sono decorsi i termini procedimentali. Sotto il profilo fiscale ciò comporta che, per poter applicare la nuova disciplina dal 1° gennaio 2026, gli enti devono già possedere a tale data la qualifica di ETS; diversamente, in assenza di qualifica, saranno tenuti ad applicare la disciplina ordinaria del TUIR (per gli enti commerciali o non commerciali, in base alle caratteristiche dell’ente).

Questi temi saranno approfonditi nel percorso specialistico “Terzo settore e no profit: scelte strategiche dopo l’entrata in vigore della riforma” in partenza a gennaio.

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