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Calo del saggio di interesse legale con effetti su omesso o ritardato versamento dei contributi INPS

/ REDAZIONE

Mercoledì, 31 dicembre 2025

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Con la circolare n. 157 di ieri, 30 dicembre 2025, l’INPS ha ricordato che, con il decreto 10 dicembre 2025 del Ministero dell’Economia e delle finanze, il saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c. è stato fissato nella misura dell’1,60% in ragione d’anno, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Nel dettaglio, l’ente previdenziale ha spiegato come tale variazione incida, da un lato, sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e, dall’altro, sugli interessi legali relativi alle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’art. 116 comma 15 della L. 388/2000 ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili ex comma 8 del medesimo articolo alla misura prevista per gli interessi legali, sempre che vi sia stato l’integrale pagamento dei contributi dovuti. Pertanto, la misura dell’1,60% trova applicazione ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2026.

Per le esposizioni debitorie pendenti a tale data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

L’INPS ha precisato, inoltre, che la medesima misura trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del menzionato art. 116 della L. 388/2000, il quale dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c., a condizione che il versamento sia effettuato entro il termine fissato dall’istituto.

Da ultimo, con riferimento al calcolo degli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, l’INPS ha ricordato che il decreto 10 dicembre 2025 produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2026. Quindi, la misura dell’interesse dell’1,60% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento a partire da tale data.

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