In arrivo gli annullamenti dell’esonero contributivo 2020 per le filiere agricole
Se il pagamento dei contributi dovuti avviene entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento la sanzione civile prevista si riduce del 50%
Con il messaggio n. 72/2026, l’INPS è tornata sull’esonero contributivo per le filiere agricole previsto per i mesi da gennaio a giugno 2020 dall’art. 222 comma 2 del DL 34/2020, informando della definizione dei controlli ex post finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti la sua concessione e la notificazione dei provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo.
Si ricorda che la norma in commento ha previsto un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 in favore di imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
L’esonero era stato introdotto al fine di superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I criteri e le modalità attuative sono stati definiti con il DM 15 settembre 2020 e il DM 10 dicembre 2020, mentre l’INPS aveva fornito istruzioni con le circ. nn. 57/2021 e 130/2021. In particolare, l’esonero era riconosciuto in favore di tutte quelle imprese sopra elencate che svolgevano le attività individuate dai codici ATECO di cui all’allegato 1 al DM 15 settembre 2020 e ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20.
Tornando al messaggio in commento, l’Istituto di previdenza sottolinea che le motivazioni sono indicate:
- sui provvedimenti di annullamento;
- nelle “note di elaborazione” in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
L’eventuale debito presente nell’estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o un’istanza di “Rateazione”, accedendo alla sezione “Telematizzazione” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o a rate, presentando l’istanza di “Rateazione” entro il medesimo termine, la sanzione civile prevista si riduce del 50% (per effetto della modifica al regime sanzionatorio previsto dall’art. 116 comma 8, lett. b-bis) della L. 388/2000). In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.
Infine, viene precisato che avverso i provvedimenti di annullamento è possibile proporre istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale”, presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.
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