Spazi di convenienza presentando dopo il 29 gennaio il modello REDDITI 2025 omesso
Le sanzioni sono del 75% e non del 120% e può esserci la non punibilità penale
Per la dichiarazione dei redditi omessa l’art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97 prevede una sanzione pari al 120% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro.
Invece, per la dichiarazione tardiva ma presentata dopo i 90 giorni, l’art. 1 comma 1-bis del DLgs. 471/97 prevede una sanzione del 75% se la dichiarazione è presentata in assenza di controlli fiscali ed entro i termini di accertamento.
L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi può essere ravveduta solo entro 90 giorni dal relativo termine di presentazione riducendo la sanzione da omessa dichiarazione a 1/10, come prevede l’art. 13 comma 1 lettera c) del DLgs. 472/97. Considerato che il termine di presentazione del modello REDDITI 2025 (inerente all’anno 2024) è spirato il 31 ottobre 2025, il termine per ravvedere l’omessa dichiarazione è ormai spirato il 29 gennaio 2026.
Quand’anche il contribuente non si sia ravveduto entro il 29 gennaio, può comunque avere interesse a presentare la dichiarazione.
Infatti, come anticipato, l’art. 1 comma 1-bis del DLgs. 471/97 prevede una sanzione del 75% (in luogo di quella ordinaria del 120%) se la dichiarazione è presentata dopo i 90 giorni in assenza di controlli fiscali ed entro i termini di accertamento
Bisogna poi aggiungere che, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DLgs. 74/2000, se il contribuente trasmette la dichiarazione omessa entro il termine per la presentazione di quella dell’anno successivo, non sono iniziati controlli né amministrativi né penali e paga le imposte, gli interessi e le sanzioni, il reato di omessa dichiarazione non è punibile.
L’omessa dichiarazione, al superamento della soglia di punibilità dei 50.000 euro, ha infatti rilevanza penale ex art. 5 del DLgs. 74/2000.
Ricapitolando, decorso il termine di 90 giorni entro cui è possibile il ravvedimento operoso, quindi se si tratta di modello REDDITI 2025 (inerente all’anno 2024), decorso il 29 gennaio 2026:
- se il modello REDDITI 2025 (inerente all’anno 2024) è presentato, pagando anche le imposte, le sanzioni e gli interessi, entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2026 (inerente all’anno 2025) senza che ci siano stati controlli fiscali o penali, c’è la non punibilità penale e, dal punto di vista amministrativo, si applica la sanzione del 75% e non del 120%;
- se il modello REDDITI 2025 (inerente all’anno 2024) è presentato entro i termini di accertamento, in assenza di controlli fiscali, quindi entro il 31 dicembre 2032, si applica la sanzione del 75% e non del 120%.
Con riguardo alla causa di non punibilità penale, la prassi ha specificato che a tal fine è possibile pagare in autoliquidazione la sanzione anche dopo i 90 giorni senza ovviamente la riduzione da ravvedimento operoso, senza fornire però dettagli ulteriori e senza pronunciarsi sul tasso di interesse applicabile (circ. Agenzia Entrate 12 maggio 2022 n. 11). Interesse che dovrebbe essere quello da accertamento del 4% (art. 2 del DM 21 maggio 2009) e non quello legale, previsto per il solo caso del ravvedimento.
La sanzione da pagare, nel contesto normativo attuale, dovrebbe come visto essere del 75%.
Tanto premesso, se le imposte sono pagate decorsi i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, secondo la prassi le sanzioni sono comunque proporzionali quindi del 120% o, se è stata presentata la dichiarazione omessa prima del controllo, del 75% (risposta interpello Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2023 n. 450). Tale sanzione può tuttavia essere ridotta sino al quarto ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DLgs. 472/97 (Corte Cost. 17 marzo 2023 n. 46).
Le considerazioni effettuate valgono, sostanzialmente, anche per la dichiarazione IVA e per la dichiarazione del sostituto di imposta.
Bisogna però rilevare che la L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha inserito un periodo nell’art. 5 comma 1 del DLgs. 471/97 in tema di omessa dichiarazione IVA, in base al quale “In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1”. Si tratta della sanzione irrogata in seguito alla liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa (prevista sempre dalla L. 199/2025, che ha introdotto l’art. 54-bis.1 nel DPR 633/72).
In caso di liquidazione automatica, dunque, la sanzione da omessa dichiarazione proporzionale è calcolata sulle imposte ancora da versare, escludendo dal computo le imposte pagate ancorché dopo i 90 giorni.
Quanto esposto dovrebbe superare la prassi citata potendosi considerare espressione di un principio generale, valevole anche per le imposte sui redditi e per le ritenute fiscali (sebbene per queste ultime due fattispecie non sia stata introdotta alcuna liquidazione automatica per la dichiarazione omessa).
| Norma/prassi | Fattispecie | Violazioni commesse sino al 31 agosto 2024 | Violazioni commesse dal 1° settembre 2024 |
| Art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97 | Omessa dichiarazione | Dal 120% al 240% delle imposte dovute (minimo 250 euro) | 120% delle imposte dovute (minimo 250 euro) |
| Art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97 | Omessa dichiarazione (se non sono dovute imposte) | Da 250 euro a 1.000 euro | Invariata |
| Circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2016 n. 42 | Dichiarazione presentata entro i 90 giorni | Da 250 euro a 1.000 euro | Invariata |
| Art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97 | Dichiarazione presentata entro il termine per l’invio di quella successiva senza controlli | Dal 60% al 120% delle imposte dovute (minimo 200 euro) | Abrogato |
| Art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97 | Dichiarazione presentata entro il termine per l’invio di quella successiva senza controlli (se non sono dovute imposte) | Da 150 euro a 500 euro | Abrogato |
| Art. 1 comma 1-bis del DLgs. 471/97 | Dichiarazione presentata dopo i 90 giorni entro i termini di accertamento senza controlli | Non prevista | 75% delle imposte dovute |
| Art. 1 comma 1-bis del DLgs. 471/97 | Dichiarazione presentata dopo i 90 giorni entro i termini di accertamento senza controlli (se non sono dovute imposte) | Non prevista | Da 250 a 1.000 euro |
| Art. 1 comma 8 del DLgs. 471/97 | Redditi esteri non dichiarati | Aumento di un terzo | Abrogato |
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