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LAVORO & PREVIDENZA

Formazione dei lavoratori entro 30 giorni per le imprese a basso rischio

Il DL 159/2025 convertito concede più tempo per completare la formazione in materia di sicurezza per i dipendenti

/ Mario PAGANO

Lunedì, 19 gennaio 2026

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I datori di lavoro che svolgono servizi di somministrazione di alimenti e bevande e quelli che operano nel settore turistico-ricettivo avranno più tempo per poter completare la formazione in materia di sicurezza sul lavoro e l’eventuale addestramento specifico, riservato ai propri dipendenti.
Lo prevede il nuovo art. 1-bis del DL 159/2025, inserito direttamente in fase di conversione del decreto ad opera della L. 198/2025, pubblicata lo scorso 30 dicembre.

La norma di riferimento in materia è l’art. 37 del DLgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di fornire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

In linea generale, secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 1 del medesimo DLgs. 81/2008, la formazione riguarda il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Diversamente, l’addestramento attiene al complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro, quindi, guarda più all’aspetto pratico e operativo.

Peraltro, l’addestramento specifico non è sempre obbligatorio ma dipende da alcune particolari situazioni in rapporto alle quali vi sono specifiche norme che lo prevedono come tale. Si pensi all’utilizzo di dispositivi di protezione dell’udito, di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, di operazioni di montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi nonché di movimentazione manuale dei carichi.

Il comma 4 dell’art. 37 del DLgs. 81/2008 detta i tempi entro i quali il datore di lavoro è tenuto ad erogare la formazione e l’addestramento specifico ove obbligatorio, stabilendo che gli stessi devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni nonché della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Per completare questo quadro normativo va, poi, aggiunto il nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR) del 17 Aprile 2025, approvato con Accordo n. 59 della Conferenza Stato-Regioni (CRS) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, che ha cancellato la vecchia disposizione, contenuta nel precedente accordo del 2011, in ragione della quale il datore di lavoro ove non fosse stato possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del lavoratore, poteva adempiere all’obbligo entro 60 giorni dalla sua assunzione.

In buona sostanza non è più pensabile una fase transitoria nella quale il lavoratore opera senza una formazione completa ma lo stesso, prima di svolgere una determinata attività, deve essere formato ed eventualmente addestrato, nel rispetto rigoroso delle tempistiche indicate dal citato comma 4 dell’art. 37.

Ora, il nuovo art. 1-bis del DL 159/2025 sembra ripristinare un certo regime di tolleranza sui tempi di erogazione della formazione ma con precisi paletti.
Innanzitutto, la deroga riguarda solo le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, così come definiti dall’art. 5 della L. 287/91. Ciò in ragione del basso livello di rischio, che caratterizza tali tipologie di attività, e in rapporto alle peculiari modalità di erogazione del servizio. Aspetti questi che, evidentemente, consentono una sorta di spalmatura della formazione, che può avvenire anche dopo l’inizio dell’attività lavorativa ma che in ogni caso, come espressamente previsto dallo stesso art. 1-bis, dovrà concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Sebbene la norma non lo preveda espressamente, si ritiene che, anche in ragione di quanto sostenuto dall’Ispettorato nazionale del Lavoro in rapporto alla regolarizzazione di personale “in nero” con conseguente adozione del provvedimento di sospensione (vedi da ultimo circ. INL n. 3/2021), il datore di lavoro sarà in ogni caso tenuto a prenotare fin da subito la formazione in modo che la stessa si possa, comunque, concludere entro i 30 giorni previsti dalla norma.

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