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IMPRESA

Beni strumentali nella liquidazione controllata con impignorabilità relativa

Al debitore può concedersi l’uso del bene se necessario o strumentale

/ Francesco DIANA

Mercoledì, 18 febbraio 2026

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Con l’accesso alla procedura di liquidazione controllata il debitore che versa in uno stato di sovraindebitamento può porvi rimedio mediante la liquidazione del suo intero patrimonio.
Si tratta, in particolare, di una procedura concorsuale che ha natura universale e opera lo spossessamento generale del debitore (Trib. Forlì 18 giugno 2024 e Trib. Lecce 30 novembre 2023): con la liquidazione controllata il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti suoi beni presenti e futuri, in ossequio al principio generale di garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 comma 1 c.c., sebbene con talune eccezioni.

In base a quanto disposto dall’art. 268 comma 4 del DLgs. 14/2019, sono esclusi dallo spossessamento i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., oltre ai crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.
Sono ulteriormente esclusi i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c.
Non ultimo, non rientrano nel patrimonio oggetto di liquidazione anche le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge tra cui, ad esempio, di contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal debitore in bonis, stante la sua impignorabilità ex art. 1923 c.c. (Trib. Parma 5 giugno 2024).

Di contro, oltre le esclusioni tassativamente indicate, ogni altro bene e diritto che rientra nel patrimonio del debitore è destinato alla liquidazione.
Tra questi rientra il veicolo del sovraindebitato anche se necessario a soddisfare le esigenze di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa.
Queste esigenze, infatti, non impediscono alla procedura di acquisire il bene, anche se possono giustificare la sua non immediata consegna, in deroga a quanto previsto dall’art. 270 comma 2 lett. e) del DLgs. 14/2019.
Il liquidatore, in tal caso, ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in una procedura competitiva.
Così si è espresso il Tribunale di Ancona con sentenza del 18 dicembre 2025.

Il tema dell’apprensione dei beni alla procedura liquidatoria si estende anche a quelli strumentali, sebbene godano di una impignorabilità relativa ai sensi dell’art. 515 comma 3 c.p.c. (Trib. Cuneo 6 novembre 2025).
Trattandosi di un bene strumentale per l’esercizio dell’attività di impresa e, dunque, necessario a produrre reddito da destinare ai creditori, può giustificarsi la sua non immediata consegna e, anzi, esserne autorizzato l’uso fino a quando non sia posto in liquidazione.
Inoltre, la strumentalità del bene giustifica anche che la sua liquidazione costituisca l’ultimo atto prima della chiusura della procedura (Trib. Cuneo 6 novembre 2025), proprio per garantirne l’utilizzo e, conseguentemente, la produzione di reddito.

Entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, il liquidatore è tenuto a completare l’inventario dei beni del debitore oltre che a redigere (e depositare) il programma di liquidazione (art. 272 comma 2 del DLgs. 14/2019).
Per espresso richiamo dell’art. 272 comma 2, tra l’altro, all’art. 213 comma 2 del DLgs. 14/2019 il liquidatore, nel programma di liquidazione, è tenuto anche a indicare quei beni di cui intende rinunciare alla liquidazione ove questa appaia manifestatamente non conveniente, considerato il suo presumibile valore di realizzo.
Le ragioni devono essere opportunamente indicate dal liquidatore che deve riferire sia sulla stima del valore di realizzo, sia sulle criticità connesse alla liquidazione del bene stesso (es. mancato rinvenimento del bene, tipologia e vetustà, ipotesi di demolizione, etc.).

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