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Calcolo del costo CBAM in base a valori predefiniti o effettivi

I nuovi Regolamenti dettagliano le regole per determinare il livello di CO2 da coprire con i certificati

/ Sabrina FERRAZZI e Alessandro TRAVERSO

Lunedì, 26 gennaio 2026

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L’avvio del regime definitivo di applicazione del CBAM segna una svolta nelle modalità di gestione della misura da parte degli importatori unionali poiché il CBAM diventa un “costo” da applicare sulle emissioni di CO2 incorporate nei beni oggetto di importazione.

Essenziale è, dunque, definire le modalità di calcolo delle emissioni incorporate. Le emissioni rilevanti ai fini CBAM, calcolate in tCO2/ton di prodotto (tCO2/MWh per l’energia elettrica), sono definite dal Reg. (Ue) 2023/956 (Regolamento CBAM) quali dirette (vale a dire le emissioni rilasciate durante la produzione di merci) e indirette (derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione).

Non per tutte le categorie di merci importate, però, il prelievo CBAM deve essere applicato ad entrambe le categorie. L’art. 7 comma 1 del Regolamento CBAM precisa che, a partire dal 1° gennaio 2026, per le categorie merceologiche ghisa, ferro e acciaio, alluminio e sostanze chimiche (idrogeno) devono essere tenute in considerazione solo le emissioni dirette, mentre cemento, energia elettrica e fertilizzanti saranno interessate anche dal calcolo delle emissioni indirette (oltre alle dirette).

Una importante differenza rispetto al regime transitorio sta nel fatto che, nel contesto del regime definitivo, è data facoltà agli importatori di calcolare le emissioni in base ai dati effettivi oppure in base a dati predefiniti (c.d. default value).

Per quanto attiene le emissioni dirette, la loro determinazione segue regole rigorose dettate in primis dall’art. 7 del Regolamento CBAM, il cui comma 2 è stato modificato in autunno dal Reg. (Ue) 2025/2083 in ottica di semplificazione.

Come anticipato, tale nuovo dispositivo prevede che le emissioni (dirette) incorporate nelle merci diverse dall’energia elettrica siano determinate sulla base delle emissioni effettive o, in alternativa, con riferimento a valori predefiniti. In entrambi i casi l’art. 7 rimanda alle specifiche di cui all’Allegato IV dello stesso Regolamento nonché ai Reg. di esecuzione (Ue) 2025/2547 e 2025/2621: il primo dettaglia le modalità di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci e sostituisce quanto previsto sul tema, limitatamente al regime transitorio, dal Regolamento (Ue) 2023/1773; il secondo delinea le modalità di determinazione dei valori predefiniti sia per le emissioni dirette (Allegato I) che indirette (Allegato II).


La dichiarazione di emissioni dirette effettive da parte del dichiarante CBAM è possibile solo se il gestore dell’impianto extra Ue si è attivato per calcolare e monitorare la CO2 generata durante il processo produttivo secondo una delle metodologie previste all’Allegato II, punto B.2 del Reg. (Ue) 2025/2547 (metodologia basata sui calcoli o su misure, o una loro combinazione) e ha al contempo ottenuto la certificazione di un verificatore accreditato ai sensi del Reg. (Ue) 2025/2551 il quale, una volta ricevuto l’accredito, dovrà presentare domanda al MASE per registrarsi al Portale CBAM.

In alternativa, il ricorso a valori predefiniti impone al dichiarante autorizzato di identificare quest’ultimi nell’Allegato I del già citato Reg. (Ue) 2025/2621, dove sono individuati in base all’intensità media delle emissioni di ciascun Paese esportatore, per ciascuna delle merci rientranti nel campo di applicazione CBAM (diverse dall’energia elettrica) e sono comprensivi di una maggiorazione introdotta gradualmente e che, salvo casi particolari (es., concimi), è pari al + 10% per il 2026, + 20% per il 2027 e + 30% dal 2028 in poi.

Giova sottolineare che i valori predefiniti validi nel periodo definitivo, legati altresì all’origine non preferenziale delle merci importate, si distinguono nettamente da quelli utilizzabili nella prima fase del periodo transitorio, i quali rappresentavano una media “mondiale”, ponderata in base ai volumi di produzione, basata sulle stime delle emissioni incorporate nelle merci CBAM effettuate dal Centro comune di ricerca della Commissione.

La ratio sottostante all’imposizione di una maggiorazione relativa ai valori predefiniti è quella di renderne più oneroso il ricorso, disincentivandolo in favore di metodi di calcolo più sostenibili e che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi ambientali del CBAM. Tuttavia, considerando i diversi elementi di complessità che connoterebbero una gestione degli obblighi CBAM basata su valori effettivi (es., la consapevolezza dei gestori extra Ue relativa ai metodi di calcolo, l’ingaggio di organismi accreditati per la verifica delle emissioni, obblighi di archiviazione), l’aspettativa è che, almeno in una prima fase, i dichiaranti autorizzati opteranno per l’utilizzo di valori predefiniti.

Per quanto riguarda le emissioni dirette per l’energia elettrica, l’art. 7 comma 3 del Regolamento CBAM stabilisce che siano determinate sulla base di valori predefiniti (Allegato III del Reg. (Ue) 2025/2621) o, al ricorrere di specifiche condizioni, in base a valori effettivi.

Analogo principio si applica anche per le emissioni indirette, indipendentemente dalla categoria merceologica: sono individuate sulla base di valori predefiniti o, stante la presenza di determinati requisiti, sulla base di valori effettivi.
Si comprende quindi come il CBAM, nel suo nuovo corso, inizi a rappresentare un costo monetario per le aziende, fortemente intrecciato con la determinazione del livello delle emissioni di CO2 incorporate.

In futuro, tale costo potrebbe essere parzialmente mitigato dall’istituzione di un “Fondo temporaneo per la decarbonizzazione” (il cui Regolamento istitutivo è ancora in bozza) ossia una misura di sostegno finanziario per le imprese esposte ad un rischio di perdita di quote di mercato in Paesi terzi dove le merci unionali potrebbero essere sostituite da alternative più economiche e a più alta intensità di emissioni provenienti da altri Paesi o territori.
Alla luce di quanto sopra, la raccomandazione è quella di attivarsi per un’analisi d’impatto dell’onere nei diversi scenari (valori effettivi versus predefiniti), avvalendosi di competenze multidisciplinari.

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