Non esente l’attività su navi battenti bandiera estera per meno di 183 giorni all’anno
Per il calcolo dei 183 giorni valgono i chiarimenti forniti per la determinazione del reddito in base alle retribuzioni convenzionali
Con la risposta a interpello n. 10 di ieri, 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il reddito derivante dall’attività prestata dai marittimi di nazionalità italiana su navi battenti bandiera estera non è assoggettato ad imposizione se l’attività è svolta su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi e precisato che, per il calcolo dei 183 giorni, sono applicabili i chiarimenti forniti sull’applicazione dell’art. 51 comma 8-bis del TUIR (relativo alla determinazione del reddito in base alle retribuzioni convenzionali).
L’Agenzia rileva innanzitutto che ai soggetti fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del TUIR, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 3 comma 1 dello stesso TUIR, secondo il quale l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. In sostanza, il sistema tributario ricollega al requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato la pretesa impositiva sui redditi ovunque prodotti, pertanto anche i redditi prodotti al di fuori del territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tale previsione generale trova però una deroga nell’art. 5 comma 5 della L. 88/2001; quest’ultima disposizione prevede che l’art. 51 comma 8-bis del TUIR si interpreta nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali – ai sensi dell’art. 4 comma 1 e dell’art. 5 comma 3 del DL 317/87 – non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi.
In base al dato letterale del citato art. 5 comma 5 della L. 88/2001, i redditi corrisposti a marittimi di nazionalità italiana, che lavorano per più di 183 giorni in un arco temporale di dodici mesi su navi battenti bandiera estera, non dovranno essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese. Ciò a prescindere dalla residenza dei medesimi marittimi e dal luogo di prestazione dell’attività lavorativa, con il conseguente venir meno dell’obbligo di dichiarazione di tali redditi da parte del contribuente (cfr. risposta a interpello n. 112/2023 e circ. n. 55/2002).
In altre parole, il reddito derivante dall’attività prestata dai marittimi di nazionalità italiana su navi battenti bandiera estera non è assoggettato ad imposizione se l’attività è svolta su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi.
L’Agenzia si sofferma poi sul computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, ricordando che, ai fini dell’applicazione del comma 8-bis, il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo. Inoltre, con l’espressione “nell’arco di dodici mesi”, il legislatore non ha inteso far riferimento al periodo d’imposta, ma alla permanenza del lavoratore all’estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari. Nel computo dei 183 giorni rilevano anche il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi (circ. n. 207/2000, § 1.5.7).
Tali chiarimenti valgono anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 5 della L. 88/2001, trattandosi di una norma di interpretazione autentica proprio del comma 8-bis. Di conseguenza, ai fini dell’esclusione dalla base imponibile prevista per i lavoratori marittimi, per ciascun periodo d’imposta (sempre coincidente con l’anno solare, trattandosi di persone fisiche) occorre verificare il rispetto del requisito temporale, tenendo conto anche della presenza di uno o più contratti di lavoro che possono avere durata a cavallo di più anni solari che, nel loro insieme, assicurino una permanenza all’estero del lavoratore superiore a 183 giorni all’anno.
Nel caso di specie, nel 2024 l’istante ha stipulato un solo contratto che prevede una durata dell’imbarco dal 4 maggio 2024 al 26 ottobre 2024 (senza fruire di periodi di riposo, come giorni di ferie, riposi settimanali, festività). La durata dell’imbarco non è sufficiente a integrare il requisito dell’attività prestata su nave battente bandiera estera per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, pertanto il reddito derivante da tale attività non potrà beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile del periodo d’imposta 2024. Tale reddito dovrà essere assoggettato a tassazione in Italia e determinato secondo le ordinarie modalità di cui all’art. 51 del TUIR.
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