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IMPRESA

Obblighi di disclosure per il concordato semplificato a pena di inammissibilità

L’apparato informativo deve essere certo ed esaustivo e i termini della proposta chiari e non incerti

/ Antonio NICOTRA

Giovedì, 19 febbraio 2026

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Nell’ambito del concordato semplificato, il sindacato a cui è chiamato il Tribunale ex art. 25-sexies comma 3 del DLgs. 14/2019 (CCII) verte sulla ritualità della proposta oltre che sulla fattibilità economica e giuridica ex art. 25-sexies comma 5 del CCII (Cass. n. 17103/2023).

Nel valutare la ritualità della proposta, il Tribunale deve verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge e, quindi – quale presupposto che legittima l’imprenditore alla presentazione della proposta – anche la circostanza che dalla relazione finale dell’esperto risulti la dichiarazione che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede.

Poiché la partecipazione dei creditori alle trattative condotte secondo correttezza e buona fede sostituisce il loro diritto di voto sulla proposta, è necessario che vi sia stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento (non tutti necessariamente, fermo restando che quelli non coinvolti devono ricevere regolare soddisfazione) e, quindi, che i creditori abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’imprenditore, nonché sulle misure per il risanamento proposte, e che abbiano potuto esprimersi su di esse.

In tal senso si pone da ultimo anche il Tribunale di Vercelli del 17 novembre 2025.
L’apparato informativo offerto dal debitore deve essere certo, esaustivo e oggettivo e i termini della proposta devono essere chiari, senza incertezza o ambiguità, pena l’irritualità della proposta, posto che in questa procedura il ceto creditorio non gode di spazio di interlocuzione di tipo negoziale con il debitore (che si concretizza nell’esercizio consapevole del voto), ma ripone la propria tutela solo nel sindacato del Tribunale da un lato e nell’esercizio del diritto di opposizione in fase di omologa dall’altro (Trib. Milano 9 gennaio 2024 n. 24).

Nell’ambito degli strumenti di regolamentazione della crisi, inoltre, assumono un ruolo fondamentale anche i doveri di comportarsi secondo buona fede e correttezza in capo ai creditori e ai debitori nell’ambito della composizione negoziata, nel corso delle trattative e nei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolamentazione della crisi ex art. 4 del CCII.
A tali fini, viene in rilievo l’art. 106 del CCII, quale strumento di salvaguardia, posto che la compressione del diritto di credito, che si accompagna a ogni proposta concordataria, deve trovare contrappeso nella piena trasparenza dell’informazione ex ante e nella correttezza dell’adempimento degli obblighi di disclosure.

La giurisprudenza, al riguardo, ha aderito a un’interpretazione estensiva del concetto di “atti di frodeex art. 106 del CCII, includendovi le condotte commissive tradizionali (quali l’occultamento dell’attivo, la simulazione del passivo, la dissimulazione di poste contabili fittizie), ma anche quelle omissioni o reticenze informative che, per la loro intrinseca potenzialità decettiva, determinano una falsa rappresentazione della reale condizione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa (Trib. Milano 29 aprile 2025 n. 331).

Il vaglio unitario della fattibilità del piano di liquidazione, comprensivo tanto della fattibilità giuridica quanto di quella economica, da intendersi come ragionevole probabilità di conseguimento dei risultati attesi, deve avvenire in senso positivo e pieno e non può limitarsi alla mera non manifesta inattitudine del piano, imponendo un onere probatorio rafforzato per il debitore, in ragione dell’assenza di una fase negoziale e della mancata espressione di voto da parte dei creditori, cui supplisce il giudizio del Tribunale in funzione di sintesi degli interessi coinvolti (Trib. Piacenza 3 luglio 2025).

In questo quadro, un ruolo fondamentale assume anche il parere dell’ausiliario, che deve fornire “una adeguata informativa”, permettendo così al Tribunale di decidere ed emettere un decreto di omologa del concordato, dando avvio alla esecuzione dello stesso, con importanti implicazioni; indirettamente la “adeguata informativa” al Tribunale consente ai creditori un appropriato discernimento tra l’iniziativa di formulare una opposizione alla omologazione e quella di astenersi dal proporre opposizione.

L’art. 25-sexies del CCII all’ultimo comma, peraltro, richiama la disciplina della procedura maggiore e precisamente gli articoli relativi al concordato preventivo: art. 106 del CCII (art. 173 del RD 267/42 per gli atti in frode); art. 117 del CCII (art. 184 del RD 267/42 per effetti del concordato per i creditori); art. 118 del CCII (esecuzione del concordato); art. 119 del CCII (risoluzione del concordato); art. 324 del CCII (esenzioni dai reati di bancarotta); art. 341 del CCII (reati dell’imprenditore e amministratori).
Tali norme “si applicano in quanto compatibili”, “sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario” (Trib. Ferrara 8 agosto 2024).

Il concordato semplificato impone, quindi, al debitore una disclosure immediata e completa, salvo il termine – non superiore a 15 giorni – per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti ex art. 25-sexies comma 3 del CCII.

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