Concordato semplificato revocabile per carenza di presupposti di ammissibilità
Indispensabile l’adeguata informativa dell’ausiliario
L’art. 25-sexies comma 3 del DLgs. 14/2019 (CCII) stabilisce che, ai fini del concordato semplificato, il Tribunale è tenuto preventivamente a valutare, tra l’altro, “la ritualità” della proposta, che implica la verifica della sua legittimità sostanziale, ricomprendendo anche l’esame della non manifesta implausibilità. Tale controllo risponde a esigenze di economia processuale, al fine di preservare il patrimonio del debitore nell’interesse del ceto creditorio, che, nella procedura liquidatoria, vede la propria posizione indebolita dal mancato esercizio del voto.
Sul tema, è intervenuto, da ultimo, il Tribunale di Ferrara con ordinanza 8 agosto 2024. Nel caso di specie, a seguito di una disamina degli atti da parte dell’ausiliario, venivano in rilievo ...
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