Pagamenti diretti dell’INPS al netto delle somme anticipate dal datore
Il lavoratore deve dichiarare di non aver ricevuto da parte del proprio datore di lavoro alcun importo per l’evento per cui ha inoltrato l’istanza
L’INPS, con il messaggio n. 2909/2024, ha aggiornato le istruzioni operative che erano state fornite con il messaggio n. 28997/2010 in merito alla gestione delle istanze di pagamento diretto – nei casi di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro, volontaria o dipesa da impossibilità oggettiva – delle indennità di malattia, maternità, permessi ex art. 33 della L. 104/92 e congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del DLgs. 151/2001.
Si tratta delle seguenti ipotesi, riepilogate dall’Istituto: quando il datore di lavoro sia stato sottoposto a una procedura concorsuale; quando vi sia stato un espresso rifiuto da parte del datore di lavoro; quando l’INPS stia effettuando il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, anche in deroga; quando l’Ispettorato
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