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Atto delle Entrate che ridetermina il registro dopo l’ordinanza correttiva autonomamente impugnabile

/ REDAZIONE

Giovedì, 22 gennaio 2026

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L’atto con cui l’Agenzia delle Entrate ridetermina l’imposta di registro su una sentenza del giudice civile in materia di petizione ereditaria (art. 533 c.c.), in conseguenza della rettifica del valore dell’asse ereditario effettuata, con ordinanza di correzione della citata sentenza (art. 287 c.p.c.), “non costituisce una manifestazione del potere di autotutela, ma, stante il mutamento sopravvenuto del presupposto impositivo rispetto all’originario avviso di liquidazione, integra una reiterazione del potere di imposizione, traducendosi nella rinnovazione della pretesa impositiva e, quindi, nell’emissione di un nuovo avviso di liquidazione in sostituzione del precedente per sopravvenuta variazione della base imponibile ai fini di una liquidazione ex novo dell’imposta di registro, rispetto al quale non può negarsi l’autonoma impugnabilità da parte del contribuente dinanzi al giudice tributario”.
Questo principio di diritto è stato enunciato dalla Cassazione con l’ordinanza 20 gennaio 2026 n. 1206.

Il caso di specie nasce da un giudizio di petizione di eredità ex art. 533 c.c., deciso con sentenza dal giudice civile. Tale sentenza, tuttavia, subisce un’ordinanza di correzione, volta a rettificare il valore imputabile all’asse ereditario. A seguito di ciò, l’Agenzia delle Entrate emette un provvedimento di sgravio parziale, con cui ridetermina l’imposta di registro sulla sentenza in questione. I contribuenti impugnano il provvedimento delle Entrate, ma l’Amministrazione si difende, di fronte alla Commissione tributaria, sostenendo che l’atto non fosse passibile di autonoma impugnazione, trattandosi di un atto di autotutela parziale.
La Suprema Corte smentisce, tuttavia, tale impostazione, chiarendo che il provvedimento di sgravio, nel caso di specie, non costituisce un atto di autotutela, bensì una reiterazione della pretesa impositiva, motivata dalla correzione della sentenza che configura presupposto dell’imposta. Pertanto, essa è autonomamente impugnabile.

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