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Sabato, 24 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Non è sproporzionato il maxisequestro nei confronti del legale rappresentante

L’amministratore non è «terzo estraneo» nel reato tributario della società

/ Maria Francesca ARTUSI

Sabato, 24 gennaio 2026

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Non può considerarsi una “pena sproporzionata” la confisca per equivalente disposta nei confronti di un amministratore a seguito dell’evasione della società che rappresenta. “Pena sproporzionata” è termine tratto dall’art. 49 § 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che sancisce appunto i principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene.

Nella sentenza n. 2707, depositata ieri dalla Cassazione, si discuteva di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 12-bis del DLgs. 74/2000. La somma sequestrata era di più di 16 milioni derivanti da una dichiarazione infedele (art. 3 del DLgs. 74/2000) contestata a una srl e il sequestro era indirizzato, in prima battuta, ai saldi attivi giacenti, nonché a eventuali titoli di credito o valori di qualsiasi natura intestati, o comunque nella disponibilità della società; e, in caso di incapienza, nei confronti del legale rappresentante.

Nelle motivazioni, viene ricordato che la natura di tale confisca è quella di una misura di sicurezza patrimoniale ed è connotata da una marcata sussidiarietà. Tale sussidiarietà deriva dal fatto che si prende in considerazione la confisca per equivalente o di valore soltanto quando la confisca diretta del profitto non risulti oggettivamente praticabile. Certo, ciò assume nell’ambito dei reati tributari una connotazione particolare in quanto il risparmio di spesa derivante dal mancato versamento dell’imposta si radica – per ciò stesso – nel patrimonio dell’ente che ne ha tratto beneficio.

Proprio dal fatto che nei reati fiscali il profitto è immediatamente individuabile e quantificabile nel risparmio di imposta conseguito mediante l’evasione, viene dedotta la funzione essenzialmente ripristinatoria di tale forma di confisca.
In tale assetto, la confisca per equivalente non determina uno spostamento dell’ablazione dall’utilità illecita alla persona fisica, ma opera come rimedio sostitutivo della confisca diretta, restando rigorosamente contenuta nel valore del profitto che non è più possibile recuperare da chi lo ha effettivamente conseguito. In tal modo, la misura preserva la propria funzione di neutralizzazione del vantaggio illecito e non assume una autonoma finalità punitiva.

Del resto, l’amministratore destinatario dell’ablazione non è un soggetto terzo ed estraneo al reato, ma è colui che ha posto in essere la condotta penalmente rilevante. Pertanto la confisca per equivalente lo colpisce in quanto autore dell’illecito indipendentemente dall’eventuale acquisizione materiale del profitto. Ciò che rileva è dunque la riconducibilità soggettiva della condotta e non l’effettivo arricchimento personale. Per la Cassazione “tale passaggio argomentativo, tutt’altro che assertivo, consente di comprendere per quali ragioni la misura non sia qualificabile come sanzione punitiva sproporzionata, né integri una violazione del principio di personalità della responsabilità penale o del diritto di proprietà”.

In definitiva, è proprio la sussidiarietà “forte” della confisca per equivalente ad impedire che l’ablazione dei beni leciti dell’amministratore, il quale non ha percepito personalmente il profitto dell’evasione, si trasformi in una sanzione afflittiva sganciata dall’oggetto naturale della misura. Ne consegue che, laddove il giudice accerti l’impossibilità della confisca diretta, determini con precisione e tracciabilità il profitto residuo ed eviti duplicazioni con recuperi o pagamenti fiscali, la confisca per equivalente rimane proporzionata ai fini dell’art. 49 della CEDU e realizza, senza derive punitive, la finalità di neutralizzazione del vantaggio illecito che costituisce la ratio dell’art. 12-bis del DLgs. 74/2000.

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