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FISCO

Definizione agevolata dei tributi locali con ampia discrezionalità degli enti

L’IFEL ha reso alcuni chiarimenti sull’ambito applicativo della misura

/ Lorenzo MAGRO

Mercoledì, 4 febbraio 2026

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L’art. 1 commi 102-110 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) riconosce la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate, fermo restando l’importo dovuto a titolo di tributo (si veda “In arrivo le definizioni agevolate per i tributi locali” del 28 ottobre 2025).

Tali disposizioni non recano, di per sé, una disciplina compiuta per le definizioni dei tributi locali, ma riconoscono invece, in via strutturale, a favore delle Regioni e degli enti locali, la possibilità di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata dei tributi di competenza, purché nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla stessa L. 199/2025 (tra cui l’obbligo di delimitare le definizioni agevolate a periodi di tempo circoscritti).
Con riguardo a tale misura, l’IFEL ha pubblicato la nota del 27 gennaio 2026, e ha inoltre predisposto uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.

L’IFEL evidenzia anzitutto che Regioni ed enti locali possono deliberare forme di definizione agevolata dei tributi di propria competenza in qualsiasi momento dell’anno, senza vincoli ai termini di approvazione del bilancio di previsione.
Viene poi richiamato che Regioni ed enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i tributi locali per cui siano già in corso procedure di accertamento oppure risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l’ente locale.

L’IFEL rileva peraltro che, se previsto nella delibera degli enti locali, la definizione agevolata dei tributi locali può concretizzarsi anche nella regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate conseguenti a piani di rateazione concessi dall’ente, pure con riferimento ad accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali o accordi di mediazione, scaduti ad una determinata data individuata dall’ente.

Ampia discrezionalità viene riconosciuta agli enti locali anche per quanto riguarda l’oggetto della definizione agevolata. Regioni ed enti locali potranno infatti individuare i tributi di propria spettanza interessati dalla definizione agevolata; la definizione agevolata potrà peraltro avere ad oggetto anche le entrate di natura patrimoniale (come le sanzioni previste dal codice della strada).

Da segnalare, poi, che, qualora siano previste dalla normativa statale forme di definizione agevolata per le imposte erariali, viene consentito a Regioni ed enti locali di estendere analoghe forme di definizione anche ai tributi di propria competenza. Come rilevato dall’IFEL, tale disposizione permette dunque di incrementare l’intensità della definizione agevolata dei tributi locali, consentendo all’ente locale di stabilire anche la riduzione dell’importo dovuto a titolo di tributo, laddove lo preveda la disciplina statale di definizione agevolata che viene recepita.

In ogni caso, anche se l’attività di riscossione viene affidata a terzi concessionari, per le Regioni e gli enti locali resta ferma la possibilità di stabilire in autonomia le definizioni agevolate dei propri tributi, o di introdurre definizioni agevolate analoghe a quelle previste dalla normativa statale.

Quanto agli adempimenti prescritti per il perfezionamento della definizione dei tributi locali, l’art. 1 comma 102 della L. 199/2025 si limita a precisare che il contribuente dovrà adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempiuti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente (comunque non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito internet istituzionale dell’ente, dell’atto che introduce la definizione). L’individuazione in dettaglio delle modalità e delle tempistiche previste è invece rimessa alla delibera dell’ente locale.

Da evidenziare, infine, che la legge di bilancio 2026 nulla dispone sulle conseguenze che si producono con riguardo ai processi pendenti, a seguito della richiesta di definizione dei tributi locali. A tale proposito, l’IFEL rileva che dovrebbero trovare applicazione le previsioni dell’art. 13 della L. 289/2002, recante la previgente disciplina di definizione dei tributi locali.

Conseguenze con riguardo ai processi pendenti

Infatti, il comma 110 dell’art. 1 della L. 199/2025 dispone l’abrogazione dell’art. 13 della L. 289/2002 limitatamente alla facoltà prevista per le Regioni, le Province ed i Comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi. Dovrebbe invece restare in vigore – rileva l’IFEL – quanto disposto dal comma 2 dell’art. 13 della L. 289/2002, dove viene previsto che la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata dei tributi locali comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale (in qualunque stato e grado pendente), sino al termine stabilito dall’ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dall’ente locale, determina l’estinzione del giudizio relativo al tributo locale.

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