Concordato in continuità senza discriminazione per i chirografari
La parità di trattamento, invece, opera in tutte le tipologie di concordato
Nel sistema del DLgs. 14/2019 (CCII) trova applicazione la regola generale per cui “il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore”, con la precisazione per cui, in caso di “mancata approvazione si applica l’articolo 112, comma 2” (art. 109 comma 5 del CCII), ove è disciplinata la c.d. ristrutturazione trasversale dei debiti.
Mediante tale meccanismo e al ricorrere di determinate condizioni, su proposta o con l’accordo del debitore, il piano di ristrutturazione – non approvato da tutte le classi di creditori – può essere omologato dall’autorità, divenendo così vincolante anche per le classi dissenzienti.
In un’ottica di agevolazione dell’omologazione del concordato in continuità, il dissenso dei creditori può essere superato da un intervento dell’autorità giudiziaria. Secondo la pronuncia del Tribunale di Brescia del 30 dicembre 2025 n. 511, l’interpretazione delle condizioni di cui all’art. 112 comma 2 del CCII deve essere improntata a particolare rigore: si tratta di una disposizione che, stabilendo la c.d. “regola di non discriminazione”, concorre a determinare il complesso della disciplina circa la “distribuzione del valore” nell’ambito del concordato in continuità.
Al riguardo, in primo luogo, l’art. 84 comma 6 del CCII distingue tra:
- il valore di liquidazione (art. 87 comma 1 lett. c) del CCII), da distribuirsi secondo la regola della c.d. priorità assoluta;
- le risorse esterne, liberamente distribuibili;
- il valore in eccedenza, rispetto al quale è sufficiente “ai fini del giudizio di omologazione” che “i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”, secondo la regola della c.d. priorità relativa.
Si tratta di regole che operano nei c.d. rapporti verticali tra creditori di rango diverso oltreché (se del caso) tra creditori e soci.
In secondo luogo, quanto ai c.d. rapporti orizzontali tra classi di creditori di pari rango, opera la regola inderogabile della parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe ex art. 112 comma 1 lett. e) del CCII.
Per il concordato in continuità, inoltre, in presenza di una o più classi dissenzienti, secondo la regola c.d. di non discriminazione tra classi, tra le condizioni della c.d. ristrutturazione trasversale, è richiesta anche la prova che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, salvi i crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c.
Le due regole di distribuzione hanno un campo di applicazione differente: la parità di trattamento è imposta nel rapporto tra creditori della stessa classe, mentre la regola della non discriminazione disciplina il rapporto tra classi diverse, ma dello stesso grado.
La parità di trattamento, inoltre, opera in tutte le tipologie di concordato e qualunque sia la maggioranza raggiunta, mentre la regola di “non discriminazione” opera solo nei concordati in continuità e qualora la proposta non abbia raggiunto l’unanimità delle classi.
Il rispetto della non discriminazione va valutato nei rapporti tra tutte le classi dei creditori di pari rango, ovvero tra tutte le classi con collocazione chirografaria a prescindere dal fatto che tale collocazione sia originaria o conseguente a falcidia per incapienza del valore di liquidazione.
Al riguardo, infatti, l’art. 84 comma 5 prevede che la quota residua del credito privilegiato degradata per incapienza dell’attivo di liquidazione “è trattata come credito chirografario” e tale equiparazione è ribadita all’art. 109 comma 5 ultimo periodo, ai fini del voto.
La quota degradata al chirografo per incapienza di un credito ab origine privilegiato è considerata chirografaria ex lege ai fini del trattamento e del voto, pertanto, l’equiparazione, anche per ragioni di carattere sistematico, deve essere mantenuta per l’art. 112 comma 2 lett. b) del CCII.
In secondo luogo, la condizione di cui all’art. 112 comma 2 lett. b) del CCII per la ristrutturazione trasversale appare, secondo il Tribunale, un risultato di compromesso tra l’esigenza di agevolare il buon esito del concordato in continuità e quella di garantire ai creditori una tutela minima (riassunta nel principio di non discriminazione) rispetto alla possibile previsione di trattamenti differenziati in sede di ripartizione del valore eccedente quello di liquidazione.
Risulta necessario estendere la tutela anche ai creditori chirografari, nei cui confronti sono possibili e praticate differenziazioni di trattamento tra le classi. Precisano, infine, i giudici come la direttiva Ue 2019/1023 – recepita anche dall’art. 112 comma 2 lett. b) del CCII – conferma “l’operatività del principio di non discriminazione in relazione a tutte le classi di creditori, ivi compresi i chirografari” (App. Milano n. 2988/2024).
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