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FISCO

L’origine come driver doganale anche per l’esportazione dei prodotti

Nel panorama mondiale, limitazioni per l’export verso gli USA e nuovi accordi di libero scambio

/ Ettore SBANDI

Sabato, 14 febbraio 2026

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La questione dell’origine doganale delle merci sta vivendo, in questi ultimi mesi, una fase di transizione particolarmente complessa, spostandosi da mero elemento dell’accertamento a leva di esportazione dei beni, anche agricoli, nei mercati esteri. L’attuale contesto geopolitico e commerciale, infatti, ha posto l’origine al centro di due fronti importantissimi e opposti: le limitazioni all’esportazione o all’importazione, da un lato, e le facilitazioni all’esportazione o all’importazione, dall’altro.

Tradizionalmente, l’origine della merce rappresenta un elemento dell’accertamento doganale, sulla cui base, in import, viene applicata la fiscalità di confine e, in particolare, i dazi standard e, in export, qualifica la merce come dato utile e di monitoraggio, con il plus di poter fregiare il bene come “made in” (Italy o altro) su tutta la filiera e per ogni canale di vendita. Per queste ipotesi, gli esempi pratici sono innumerevoli, dalla lavorazione di cereali extra Ue per realizzare farine Ue alla realizzazione di kit per la degustazione di prodotti, fino alla produzione di preparati alimentari di ogni tipo, la cui origine deve essere determinata seguendo la regola di individuazione dell’ultima lavorazione sostanziale.

Questa funzione dell’origine è stata poi accompagnata dal sistema dell’origine preferenziale, quale elemento aggiuntivo, eventuale, al ricorrere del quale un determinato bene poteva anche essere qualificato come di origine preferenziale e beneficiare di dazi ridotti o nulli, nell’ambito di scambi tra due o Più paesi che hanno sottoscritto un accordo di libero scambio, come è per Paesi come la Svizzera, il Regno Unito, il Canada o il Giappone e molti altri. Anche qui, nell’ambito di regole più stringenti, gli esempi sono tanti e toccano molteplici prodotti, con complessità particolari per impieghi, ad esempio, di ingredienti peculiari, di zuccheri, latte e derivati, cacao o carni estere.

Ora, però, questo sistema ha compiuto un’ulteriore evoluzione e la sua conoscenza, ma anche il suo monitoraggio, la sua gestione, il suo controllo, rappresentano una chiave di successo per l’internazionalizzazione che è ormai imprescindibile.
Sul lato delle restrizioni, due sono i fronti di rilievo.
Anzitutto, devono essere almeno sommariamente richiamati i sistemi di restrizione oggi in vigore, che in misura variabile investono numerosi Paesi e che, su tutti, oggi sono collegati alla questione Russia, giunta al ventesimo pacchetto sanzionatorio. Qui, le misure di chiusura (o di apertura previa licenza) sono di diversa natura, e molte di esse sono fondate sull’elemento dell’origine quale elemento di connotazione di bene oggetto divieto.
Soprattutto, però, si pone qui la questione dei dazi USA, perché l’origine non preferenziale della merce conosce in questo framework un vigore e un effetto prima sconosciuto. Superando la c.d. clausola della nazione più favorita, infatti, l’amministrazione americana non ha imposto misure daziarie erga omnes, ma un sistema di tassazione delle merci al confine variabile a seconda dell’origine della merce.

In questo contesto, l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto una (oggi più che mai fragile) intesa commerciale di straordinaria rilevanza e connotata da caratteri peculiari e per molti versi incerti o, per lo meno, in corso di esecuzione e assestamento. Nonostante ciò, però, il dato rilevante è che, oggi, non solo gli impatti dei dazi USA, per i beni Ue, sono contenuti rispetto al recente passato, ma soprattutto le imprese hanno maggiori certezze circa il trattamento fiscale di importazione riservato alle merci in ingresso nel sistema americano e, soprattutto, circa la stabilità di medio e lungo periodo di tali misure.

In concreto, l’accordo al momento raggiunto tra Ue e USA cristallizza il fatto che l’Ue, dopo il picco di crisi negoziale raggiunto nel secondo trimestre del 2025, ha accettato di non applicare (sospendere) una logica ritorsiva alle misure del Governo USA, che a sua volta – fatte salve talune eccezioni e qualche minore elemento incerto – applicherà dazi di importazione pari al 15%, per tutti i beni di origine unionale. Anzi, ad aprire il mercato sarà proprio l’Ue, che ha già iniziato l’iter di formalizzazione di misure di favore per i beni industriali e per taluni prodotti alimentari USA, che addirittura beneficeranno di un trattamento a dazio zero.

Sul fronte opposto, invece, si pone l’altro tavolo nel quale l’Unione europea sta giocando la partita dello sviluppo commerciale, ossia quello degli accordi di libero scambio con aree geografiche e mercati del tutto nuovi, oppure rilanciando quelli tradizionali.
È il caso anzitutto dell’area di libero scambio più importante, quella cosiddetta paneuromediterranea, che dal 1° gennaio 2026 vede il pieno vigore delle sue regole preferenziali, in genere semplificate, con alcuni distinguo in particolare per i prodotti agricoli; qui, i nuovi margini di sviluppo, per via dell’esistenza di mercati già solidi, sono estremamente importanti. Parimenti, vi sono i non a caso nuovissimi accordi sottoscritti dall’Ue con l’area del Mercosur e con l’India, senza dubbio i due mercati chiave su cui scommettere in una logica di bilanciamento delle destinazioni di sbocco, in esito ai rigori promossi dagli Stati Uniti.

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