Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa con poteri al commissario giudiziale
La Cassazione si sofferma sulla nozione di categoria di creditori, che va identificata valorizzando l’assonanza con il concetto di classe
La Cassazione, con sentenza n. 2817 depositata l’8 febbraio 2026, ha fornito importanti elementi interpretativi in merito agli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa. Si tratta, a quanto consta, del primo arresto di legittimità sull’istituto in esame, mai esaminato dai giudici di legittimità neppure con riferimento alla vigenza dell’art. 182-septies del RD 267/1942.
Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (ADREE) sono disciplinati, principalmente, dall’art. 61 del DLgs. 14/2019 (CCII). In sostanza con questo istituto, gli effetti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 57 del CCII possono essere estesi ai creditori non aderenti che appartengono a una medesima categoria individuata in base a omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, purché, in seno a ciascuna categoria, all’accordo abbia aderito almeno il 75% dei creditori.
Vi sono anche altre condizioni che devono essere rispettate; in sintesi: tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere informati delle trattative, messi in condizione di parteciparvi con informativa completa e aggiornata; l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa prevede la continuità diretta o indiretta; i creditori non aderenti siano soddisfatti in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero dalla liquidazione giudiziale e, infine, che l’accordo sia stato notificato ai creditori che non vi hanno aderito e con riferimento ai quali è chiesta l’estensione.
La Suprema Corte ha approfondito la nozione di “categoria” di creditori, rappresentando come essa vada identificata valorizzando l’assonanza con il concetto di “classe” di creditori di cui all’art. 61 comma 1 del CCII. Non deve trarre in inganno l’utilizzo del diverso termine “categoria”, che ha lo scopo di mantenere distinto l’istituto dell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa da quello del concordato preventivo, anche per evitare una indiscriminata applicazione dell’art. 85 del CCII.
La formazione delle categorie, secondo l’arresto in commento, va quindi condotta riprendendo le indicazioni della dottrina e della giurisprudenza sedimentate in vigenza della legge fallimentare in tema di formazione delle classi. Si tratta, in primo luogo, dei parametri per valutare l’omogeneità della posizione giuridica: la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l’esistenza di contestazioni, di un titolo esecutivo o di garanzie di terzi.
In secondo luogo, per gli “interessi economici”, si deve guardare, sostanzialmente, alla fonte e tipologia socio-economica del credito (Cass. n. 9378/2018). Il tutto al fine di evitare la formazione di categorie che consentano, surrettiziamente, il raggiungimento della maggioranza di aderenti necessaria a consentire l’estensione degli accordi, secondo la prassi del c.d. “gerrymandering”, letteralmente traducibile con “manipolazione dei collegi elettorali”.
Questa “assonanza” fra le classi del concordato preventivo e le categorie degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa è figlia della constatazione che il secondo istituto appare più “contiguo” al primo che agli ADR ex art. 57 del CCII, poiché prevede che ai creditori non aderenti sia “imposto” l’accordo, quando invece, con l’ADR ex art. 57, essi avrebbero mantenuto il diritto al pagamento integrale.
Questa lettura, peraltro, trova una conferma implicita nella circostanza che la lettera dell’art. 59 comma 2 del CCII in materia di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa è identica a quella dell’art. 117 del CCII sul concordato preventivo. I principi, quindi, di autonomia negoziale e di facoltatività della formazione di distinte categorie di creditori che informano gli ADR ex art. 57 non possono essere utilizzati per un istituto che consente l’estensione coattiva degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti.
Ne deriva che:
- la “categorizzazione” dei creditori negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa è obbligatoria e necessaria quanto il loro “classamento” nel concordato preventivo;
- la mancata identificazione delle categorie, o la loro formazione secondo parametri disomogenei rispetto a quelli di formazione delle classi diventa elemento che preclude l’omologazione;
- il trattamento dei creditori appartenenti a una categoria deve essere il medesimo.
I giudici di legittimità, inoltre, hanno affermato il principio secondo il quale il commissario giudiziale in nominato in seno a un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa può riferire su ogni aspetto rilevante ai fini della decisione sulla domanda di omologazione, anche su quelli oggetto della attestazione del professionista indipendente resa ai sensi dell’art. 57 comma 4 del CCII, coerentemente a quanto disposto dall’art. 48 comma 4 del CCII, posto che, nel caso di specie, la nomina del commissario giudiziale era stata disposta non già in occasione di una domanda “con riserva”, ma di una domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa.
I compiti del commissario giudiziale, quindi, non possono essere definiti dall’art. 44 comma 1 lett. b) del CCII, ma devono essere più estesi, in linea con le previsioni della direttiva Insolvency (art. 10 § 3 della direttiva Ue 1023/2019) secondo cui l’autorità giudiziaria deve avere la facoltà di rifiutare di omologare il piano di ristrutturazione che risulta privo della prospettiva ragionevole di impedire l’insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell’impresa.
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