Diritto di critica nell’attività sindacale limitato da continenza e pertinenza
Non è richiesta una verità assoluta dei fatti ma una loro ragionevole desumibilità sulla base di elementi noti e del contesto, secondo criteri di razionalità
Con l’ordinanza n. 2844 depositata ieri, 9 febbraio 2026, la Cassazione si è pronunciata in materia di bilanciamento tra libertà sindacale e diritto di critica.
La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di una dirigente sindacale per alcune affermazioni rese nel corso di un’intervista televisiva, ritenute dall’amministrazione datrice di lavoro eccedenti i limiti della critica legittima. Nel dettaglio, le dichiarazioni si erano sostanziate in critiche al sistema concorsuale di accesso a cariche dirigenziali dell’amministrazione pubblica, asseritamente finalizzato a preservare una politica istituzionale volta a vessare i piccoli contribuenti e a tutelare i grandi evasori.
In conseguenza di ciò, l’organizzazione sindacale di appartenenza della lavoratrice aveva presentato ricorso ai sensi dell’art. 28 della L. 300/70; la domanda, tuttavia, era stata rigettata, sia in fase sommaria, sia in fase di opposizione.
Il sindacato aveva quindi presentato ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, come l’azione disciplinare fosse tale da impedire il libero esercizio dell’attività sindacale: secondo il ricorrente, era “inverosimile” che la procedura avesse avuto di mira la dirigente, quale mera dipendente, avendo invece il fine di intimorire l’organizzazione sindacale con riferimento a possibili future iniziative analoghe a quella che aveva visto protagonista la lavoratrice.
Investita della controversia, la Cassazione rigetta il ricorso, confermando le pronunce dei primi due gradi di giudizio.
In prima battuta la Corte chiarisce come la libertà sindacale, costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., non si esaurisca nella libertà organizzativa, ma comprenda altresì la libertà di scegliere le modalità della propria azione, ivi compreso il diritto di critica. Tale diritto, peraltro, può legittimamente estendersi oltre il perimetro strettamente lavoristico, fino a investire profili di carattere politico, ossia concernente l’assetto democratico della società (cfr. Corte Cost. n. 290/74).
Tuttavia, l’esercizio dell’attività sindacale resta soggetto ai limiti elaborati dalla giurisprudenza in materia di diritto di critica: continenza formale, continenza sostanziale e pertinenza.
In particolare, la Suprema Corte evidenzia come nel caso di specie a venire in rilievo non sia tanto il tema della continenza formale, ossia del “modo” in cui il diritto di critica viene esercitato, quanto il profilo della continenza sostanziale. In tal senso, spiegano i giudici di legittimità, non è richiesta la verità oggettiva e assoluta dei fatti esposti, ma una loro veridicità putativa, una ragionevole desumibilità degli stessi sulla base di elementi noti e del contesto, secondo criteri di razionalità sufficiente. Detto limite è, altresì, violato, laddove si attribuiscano qualità “apertamente disonorevoli […] ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l’addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili […]” (cfr. Cass. n. 1379/2019).
Viene in rilievo, poi, il limite della pertinenza: la critica deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela e, nell’ambito del rapporto di lavoro, sono suscettibili di superare tale limite le critiche rivolte al datore, afferenti, ad esempio, a sue qualità personali, estranee ad ogni correlazione con il rapporto contrattuale e mirate a ledere la sua onorabilità.
Dunque, concludono i giudici di legittimità, anche l’esercizio del diritto di critica nell’ambito dell’attività sindacale, pur potendosi estendere anche al piano “politico”, per essere legittimo deve muoversi entro i limiti esposti.
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