Illegittimo il licenziamento fondato sul contenuto di comunicazioni private
Non rientra tra le prerogative datoriali un potere sanzionatorio di tipo meramente morale nei confronti dei dipendenti
La giusta causa di licenziamento è collegata a comportamenti che determinano la violazione degli obblighi facenti capo al lavoratore, individuati come doveri di conformazione, diligenza e fedeltà, strettamente connessi all’osservanza delle prescrizioni attinenti all’organizzazione aziendale, ai modi di produzione e agli interessi dell’impresa; anche il rilievo disciplinare di condotte extralavorative dei dipendenti è subordinato alla idoneità delle stesse di riflettersi, in senso negativo, sul rapporto fiduciario e sulla prospettiva della regolare esecuzione della prestazione. Non rientra tra le prerogative datoriali un potere sanzionatorio di tipo meramente morale nei confronti dei dipendenti, tale da comprimere o limitare spazi di libertà costituzionalmente protetti, come
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