Invio all’INPS dei dati sui fringe benefit e stock option 2025 entro il 28 febbraio
La comunicazione riguarda il personale cessato dal servizio nel 2025 con diritto a pensione
Con il messaggio n. 536 di ieri, 13 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni sia sulle modalità sia sulle tempistiche da rispettare per l’invio dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel 2025 con diritto a pensione e in relazione al quale lo stesso Istituto di previdenza è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
Si ricorda che, per il periodo d’imposta 2025 (nonché per i successivi periodi di imposta 2026 e 2027), l’art. 1 commi 390 e 391 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) prevede che, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
La soglia è innalzata a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati), previa presentazione al datore di lavoro di una dichiarazione di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.
Il superamento delle suddette soglie (1.000 euro ovvero 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico) comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF (secondo le modalità ordinarie) e non soltanto della quota parte eccedente.
Inoltre, l’art. 1 commi 386 – 389 della L. 207/2024 prevede che, al ricorrere delle condizioni previste, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti a tempo indeterminato nel 2025, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui (se superiore solo la parte eccedente concorre alla formazione del reddito) e per i primi due anni dalla data di assunzione. In merito, si ricorda che il lavoratore deve aver trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro (distante più di 100 chilometri dal Comune di residenza precedente) e avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla data di assunzione.
Ciò premesso, nel caso in cui tali somme o valori riconosciuti a titolo di fringe benefit e di stock option vengano corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno d’imposta di percezione degli stessi (in questo caso, il 2025), l’INPS è chiamato a svolgere le attività di sostituto d’imposta sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro.
In particolare, l’Istituto di previdenza è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno – che, ai sensi dell’art. 23 comma 3 del DPR 600/73, devono essere effettuate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento – e a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le relative Certificazioni Uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente i suddetti adempimenti, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro il 28 febbraio 2026 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2025 al personale cessato dal servizio.
I flussi che perverranno tardivamente rispetto al termine stabilito non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2026, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Operativamente, i datori di lavoro interessati dovranno utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul portale INPS. All’interno del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”) che, se selezionato, permette di scegliere fra le seguenti opzioni:
- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941