Rischio bancarotta se col finanziamento si liquida il socio che recede da una snc
Il pagamento era avvenuto dopo il «consolidamento» delle quote dei soci residui
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6558/2026, ha stabilito che risponde di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore di una snc che, in esito al recesso di un socio, dopo aver “consolidato” le partecipazioni dei soci restanti, liquida il socio receduto attraverso una parte della somma ottenuta a titolo di finanziamento da un istituto di credito.
Si ricorda, infatti, che, nei casi in cui, in una società di persone, il rapporto sociale si sciolga limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto, ai sensi dell’art. 2289 c.c., a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Sorge, così, a carico della società l’obbligo di liquidare la quota e in capo agli amministratori quello di predisporre una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata nel rispetto dei criteri di redazione del bilancio e ai fini dell’assolvimento dell’onere di provare il valore della quota (cfr. Cass. n. 1036/2009, che reputa ragionevole leggere congiuntamente gli artt. 2261 e 2289 c.c., concludendo che l’obbligo dei soci amministratori di rendere il conto, previsto dalla prima norma, riguardi anche la situazione patrimoniale straordinaria relativa alla liquidazione della quota, atteso che anche in questo caso si tratta di individuare la consistenza del patrimonio sociale alla luce degli atti di gestione posti in essere durante la vita della società dai soci amministratori a fronte di un obbligo nei confronti del socio receduto o degli eredi del socio defunto che grava sulla società in quanto tale).
Rappresentando, quindi, la liquidazione della quota del socio receduto un debito della società e non direttamente dei soci residui, soggetto passivo del rapporto obbligatorio nascente dalla cessazione del rapporto sociale è la società e non il singolo socio.
A fronte di ciò, può presentare natura distrattiva la condotta connotata dalla circostanza che la quota del socio receduto non sia stata semplicemente liquidata, ma acquisita dai due residui soci, con consolidamento delle rispettive partecipazioni; in questo caso, infatti, il debito diviene dei soci, non della società, e si sarebbe dovuto adempiere non attraverso il patrimonio sociale, ma tramite la provvista proveniente dal loro patrimonio personale. La condotta contestata, quindi, è l’aver pagato un debito personale (connesso all’acquisizione della quota del socio receduto) con denaro riconducibile alla società, con sottrazione immediata di una significativa consistenza patrimoniale, pregiudicando, in un’ottica concorsuale, gli interessi dei creditori.
Un pregiudizio che la Cassazione considera non neutralizzabile dalla distanza temporale dell’atto rispetto alla dichiarazione di fallimento o dal favorevole contesto economico (nella specie, peraltro, inesistente) nel quale l’atto stesso era stato posto in essere.
Non è pensabile, nella specie, far leva sull’assenza di indici di fraudolenza. Si ricorda, infatti, che l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”. Indici rinvenibili, ad esempio, nella condizione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, nella congiuntura economica in cui la condotta pericolosa si è realizzata, nel contesto in cui l’impresa ha operato (avuto riguardo a cointeressenze dell’imprenditore o dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi), nella “distanza” (ai soli fini della valutazione dell’elemento soggettivo) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale.
Indici, tuttavia, che, permettendo di “colorare” penalmente un’operazione astrattamente lecita, presuppongono l’equivocità del dato fattuale; equivocità intrinsecamente esclusa in presenza di una deliberata condotta di sottrazione, priva di un’alternativa ipotesi qualificatoria (cfr. Cass. n. 1342/2026, secondo la quale l’utilizzo di somme ricevute da una banca a titolo di finanziamento come garanzia dell’affidamento concesso dalla stessa banca a società diverse, peraltro riconducibili all’amministratore della prima, e, quindi, per fini estranei rispetto agli interessi precipui della società, concretizza una sottrazione immediata di una significativa consistenza patrimoniale, oggettivamente e direttamente pregiudizievole, in un’ottica concorsuale, degli interessi dei creditori).
Neppure, conclude la decisione in commento, vale rilevare l’illimitata responsabilità personale gravante sui singoli soci, stante la diversità del patrimonio suscettibile di essere aggredito. Pur non godendo di personalità giuridica, infatti, le società di persone sono contraddistinte da una più o meno accentuata autonomia patrimoniale.
Un’autonomia che comporta, ai sensi dell’art. 2305 c.c., un’oggettiva separazione tra il patrimonio della società e quello dei soci, che si protrae anche durante lo stato di liquidazione e che impedisce al creditore particolare non solo di soddisfarsi sul patrimonio sociale, ma finanche di richiedere – finché dura la società – la liquidazione della quota.
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