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Mercoledì, 18 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Il debitore deve individuare le parti interessate alla composizione della crisi

Le modalità di svolgimento degli incontri dipendono dagli interessi dei creditori

/ Francesco DIANA

Mercoledì, 18 marzo 2026

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L’avvio delle trattative nell’ambito della composizione negoziata segue la preliminare verifica che esista una concreta prospettiva di risanamento, da potersi attuare attraverso una delle soluzioni ritenute idonee ai sensi dell’art. 23 del DLgs. 14/2019, ovvero anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa (art. 12 comma 2 del DLgs. 14/2019).

A tal fine, due sono le azioni principali richieste all’esperto: la verifica e la valutazione del progetto di piano di risanamento, unitamente alla documentazione allegata all’istanza di accesso alla composizione negoziata ex art. 17 comma 3 del DLgs. 14/2019; la convocazione tempestiva dell’imprenditore ai sensi dell’art. 17 comma 5 del medesimo decreto.

Nel corso dell’incontro, infatti, l’esperto raccoglie tutte le ulteriori informazioni che gli consentano di formare il proprio convincimento sulla concreta risanabilità dell’azienda.
È questa l’occasione, inoltre, per procedere con l’elaborazione del test pratico, ove non già allegato alla domanda, nonché per informare il debitore di tutti i suoi doveri, compresi quelli comunicativi a cui è tenuto in occasione del compimento degli atti straordinari e dei pagamenti di cui all’art. 21 del DLgs. 14/2019.
Ulteriori e utili informazioni ai fini della migliore comprensione e anche valutazione della strategia di risanamento e delle informazioni contenute nel piano possono essere assunte anche dall’organo di controllo e dal revisore legale, se in carica.

Nel caso in cui il risanamento sia ragionevolmente perseguibile, l’avvio delle trattative richiede un ulteriore e preliminare step: l’individuazione delle parti interessate.

Come indicato dai principi di comportamento dell’esperto della composizione negoziata elaborati da CNDCEC e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC), sebbene ancora nella loro versione non definitiva, l’onere spetta al debitore che deve consegnare all’esperto, in forma scritta, l’elenco dei creditori, avendo cura di indicare quelli che intende coinvolgere e non nelle trattative, e, ulteriormente, quelli con i quali intende condurle in autonomia.
Ciò rientra tra le facoltà dell’imprenditore che, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del DLgs. 14/2019, è tenuto a partecipare personalmente alle trattative, eventualmente con l’assistenza dei suoi consulenti, informando l’esperto delle trattative che conduce senza la sua presenza.

In alternativa alla consegna dell’elenco, la formale individuazione delle parti interessate può essere anche oggetto di un’apposita verbalizzazione da parte dell’esperto, in occasione del primo incontro ovvero degli incontri successivi.
In questa fase, l’esperto si limita a coadiuvare l’imprenditore nella scelta, sulla scorta di una valutazione ampia dei soggetti da coinvolgere, degli interessi in campo e delle proposte che intende formulare.
L’individuazione, infatti, deve tener conto dell’interesse della singola parte, delle strategie di risanamento definite nel piano, oltre che della manovra finanziaria e di come siano incisi i diritti dei creditori; occorre considerare anche l’eventuale richiesta di misure protettive e cautelari (ovvero l’intenzione di farne richiesta), oltre alla singola proposta che il debitore intende formulare.

Individuate le parti interessate, prima di procedere con la loro convocazione, l’esperto e il debitore concordano sulle modalità di svolgimento degli incontri.
In particolare, occorre stabilire se e con quali creditori avviare incontri singoli piuttosto che di gruppo o secondo cluster omogenei.
La scelta è condizionata da una duplice valutazione: da un lato, occorre valutare l’interesse dei singoli creditori (es. interesse alla prosecuzione del rapporto piuttosto che alla soddisfazione della propria pretesa) e l’esistenza di criticità in atto (es. azioni già avviate dal creditore piuttosto che una conflittualità latente); dall’altro, va considerata la necessità di tutelare la riservatezza di talune informazioni.
Non sembrano esservi ostacoli, invece, affinché l’incontro, oltre che in presenza, possa svolgersi mediante collegamento da remoto.

In ragione delle scelte operate, l’esperto programma gli incontri, secondo una cadenza ravvicinata e comunque proporzionata alle esigenze del caso.
Posta la necessità che alle trattative partecipi personalmente l’imprenditore, è opportuna una preventiva condivisione del cronoprogramma, eventualmente anche con i suoi consulenti ove sia necessario, nel corso delle trattative, entrare nel merito del piano di risanamento proposto.

L’esperto provvede poi con il censimento dei creditori nella piattaforma telematica, inserendo il loro indirizzo di posta elettronica certificata (ovvero in mancanza l’indirizzo di posta elettronica ordinario), per procedere, in ultimo, con le convocazioni.
La chiara formalizzazione dell’onere in capo al debitore solleva l’esperto da eventuali rischi di incomprensione, favorendo anche una maggiore riflessione sulle proposte formulate e sulle esigenze di riservatezza.

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