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Mercoledì, 4 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

IRAP relativa all’attività istituzionale della P.A. non compensabile in F24

/ REDAZIONE

Mercoledì, 4 marzo 2026

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Con la risposta n. 62 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il credito IRAP relativo all’attività istituzionale delle amministrazioni pubbliche (emergente dalla sezione III del quadro IR del modello IRAP, riservata appunto alla ripartizione regionale della base imponibile calcolata con il metodo retributivo) può essere utilizzato in compensazione esclusivamente ai fini del pagamento dell’IRAP relativa alla stessa attività istituzionale e che tale compensazione “verticale” non deve essere esposta nel modello F24.

L’impostazione della risposta in commento appare in linea con le istruzioni alla dichiarazione IRAP, nelle quali si legge che gli eventuali crediti evidenziati nella suddetta sezione III del quadro IR della dichiarazione IRAP non possono essere utilizzati:
- né per diminuire i versamenti successivi relativi all’attività non istituzionale;
- né in compensazione c.d. “orizzontale” nel modello F24.

Si ricorda che l’Amministrazione pubblica se, a latere dell’attività istituzionale, esercita anche un’attività commerciale in via non prevalente, può scegliere, in alternativa, se (art. 10-bis comma 2 del DLgs. 446/97 e C.M. n. 148/2000, § 7.3.1):
- calcolare l’intera base imponibile IRAP con il c.d. sistema “retributivo” (ex art. 10-bis comma 1 del DLgs. 446/97), includendovi anche la parte che si riferisce all’esercizio di attività commerciali;
- determinare separatamente la base imponibile delle due attività, applicando all’attività istituzionale il sistema retributivo e all’attività commerciale i criteri previsti dall’art. 5 del DLgs. 446/97 per le società di capitali.

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