Non commercialità dell’ETS salva con raccolte fondi abituali prive di scambio
I proventi da raccolte con carattere di commercialità vanno inclusi nella base imponibile secondo il regime forfetario ex art. 80 del DLgs. 117/2017
Le raccolte fondi, anche se svolte abitualmente, non rientrano nel test di commercialità di cui all’art. 79 comma 5 del DLgs. 117/2017, atto a determinare la natura “commerciale” o non degli ETS diversi dalle imprese sociali.
Accanto alle attività di interesse generale (art. 5), gli ETS possono svolgere attività diverse (art. 6) e attività di raccolta fondi (art. 7) per reperire le risorse necessarie al proprio sostentamento. Rispetto agli enti non profit non iscritti al Runts, gli ETS possono contare su una propria disciplina in materia di raccolta fondi che permette agli stessi un maggior spazio di manovra nell’organizzazione di iniziative ed eventi finalizzati a tale scopo, anche in forma continuativa e organizzata.
A partire dal 1° gennaio 2026, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 79 del DLgs. 117/2017, agli ETS è concesso svolgere, accanto ad attività di raccolta fondi “occasionali”, iniziative “in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti”. Le stesse, oggetto di specifica rendicontazione, devono essere svolte nel fine esclusivo di raccogliere risorse per finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto delle linee guida ministeriali di cui al DM 9 giugno 2022.
Tuttavia, se da un lato la nuova norma introduce per gli ETS la possibilità di strutturarsi per finanziare le proprie attività di interesse generale principalmente o esclusivamente mediante raccolte fondi, una particolare attenzione deve essere posta alla fiscalità delle stesse. L’art. 79 comma 4 lett. a) del DLgs. 117/17 esclude dalla base imponibile ai fini IRES tutti “i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”, così come l’art. 89, comma 18 esclude l’applicazione dell’IVA e di “ogni altro tributo”. Un ulteriore dettaglio è stato fornito dall’Amministrazione finanziaria (circolare n. 1/2026), che considera fiscalmente irrilevanti per gli ETS non commerciali non solo i proventi da raccolta fondi occasionali, ma anche quelli ottenuti da attività continuative e abituali purché prive di controprestazione (quindi attività di raccolta fondi senza riconoscere ai sovventori alcunché).
Nel caso in cui, invece, le attività in oggetto siano svolte dall’ETS in “forma d’impresa” (art. 55 del TUIR) in modo continuativo, strutturato e organizzato, prevedendo congiuntamente la cessione di beni e/o la prestazione di servizi (anche se di modico valore) a favore dei sovventori, si dovrà qualificare tali iniziative come di natura “commerciale” e, pertanto, oggetto di imposizione fiscale per imposte dirette e IVA. A conferma di quanto sopra l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come i proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi svolte in forma continuativa con caratteri di commercialità ai sensi del TUIR devono essere inclusi nella determinazione della base imponibile secondo il regime forfetario ex art. 80 del DLgs. 117/2017.
Considerate le premesse e il rischio di dover qualificare fiscalmente come commerciale un ETS che abbia deciso di svolgere in modo non occasionale attività di raccolta fondi (ad esempio enti filantropici), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come siano inclusi nel test di commercialità ex art. 79 comma 5 (rapporto tra attività non commerciali e commerciali) i soli proventi da “raccolta fondi riconducibili a iniziative occasionali collegate a celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nonché le liberalità acquisite nell’ambito di raccolte effettuate senza alcuna forma di corrispettività”.
Concludendo, risulta evidente che la qualificazione dell’ETS come ente commerciale avrà l’effetto di ricondurlo alla tipologia di enti di cui all’art. 73 comma 1 lett. b) del TUIR, dovendo così omogeneizzare la totalità dei proventi in un’unica categoria reddituale come redditi d’impresa, come tali tassati anche per quanto riguarda le raccolte fondi (occasionali o abituali).
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