Per il terziario Confimpreseitalia assistenza sanitaria integrativa con OB Italia Salute
Negli scorsi giorni è stato diffuso dalle Parti firmatarie il testo dell’Accordo siglato lo scorso 23 gennaio che apporta alcune modifiche alla disciplina derivante dal CCNL 20 luglio 2023 (codice CNEL H01H) applicabile al personale dipendente delle aziende del terziario, incluse le attività collaterali al commercio, di distribuzione e servizi anche sotto forma di cooperativa e in scadenza al prossimo 30 giugno (si veda “Diffuse nuove retribuzioni per le aziende del terziario associate a Confimpreseitalia” del 13 febbraio 2025).
Tra le principali novità oggetto dell’intesa sottoscritta da Confimpreseitalia e Fesica (rispettivamente in veste di rappresentanza datoriale e di sindacato dei lavoratori) segnaliamo in primo luogo l’estensione del campo di applicazione del CCNL alle attività, sia principali sia ausiliarie, esercitate dai datori di lavoro operanti nei settori della gestione esattoriale, dell’accertamento e della riscossione dei tributi per conto terzi, nonché nelle attività di recupero crediti e di raccolta e fornitura di informazioni commerciali e di rating.
Per quanto riguarda poi l’assistenza sanitaria integrativa, le Parti hanno individuato in OB Italia Salute il nuovo Fondo di riferimento (che quindi sostituisce Mutua MBA) cui devono essere iscritti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, inclusi apprendisti e collaboratori. La contribuzione è fissata in 15 euro mensili per dodici mensilità, di cui 13 euro a carico del datore di lavoro e 2 euro a carico del lavoratore. Tali contributi devono essere versati, unitamente a quelli previsti per l’ente bilaterale Ebil, tramite F24; il primo versamento si riferisce a gennaio 2026. In caso di omesso versamento delle quote, il datore di lavoro è tenuto a erogare al dipendente un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 40 euro mensili.
Per le altre novità, tra le quali si segnala anche l’introduzione di un mansionario ad hoc per le aziende attive nel settore dell’AI, si rinvia al testo dell’Accordo.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941