Esenzione IVA per i corsi agli agenti della polizia locale
I corsi erogati a fini abilitativi o di mantenimento dei requisiti tecnico professionali degli operatori di sicurezza pubblica sono esenti IVA. Tuttavia, se è prevista anche la fornitura di beni e non è specificata la parte di corrispettivo relativa alla stessa, il regime di esenzione non si applica.
Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 79 pubblicata ieri, 12 marzo 2026.
Il caso esaminato concerne una società che esercita attività di formazione e addestramento periodico professionale ai comandi di polizia locale, con riguardo agli strumenti di autotutela in dotazione agli addetti alla sicurezza pubblica.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato che la formazione e l’addestramento hanno la finalità di trasmettere le conoscenze necessarie agli agenti di polizia per lo svolgimento della propria attività professionale. Pertanto, all’erogazione di tali corsi si applica l’esenzione IVA prevista dall’art. 14 comma 10 della L. 537/93, in merito ai versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.
In presenza di un corrispettivo omnicomprensivo che include anche la fornitura di beni (es. distanziatori telescopici), però, il regime di esenzione IVA non si applica e l’intera operazione è imponibile con l’aliquota ordinaria.
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