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TFR in busta paga per i lavoratori intermittenti delle aziende del marketing operativo associate Anpit

/ REDAZIONE

Venerdì, 20 marzo 2026

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Negli scorsi giorni le Parti firmatarie dell’Accordo 25 novembre 2024 (si veda “Aziende del marketing operativo associate Anpit con retribuzioni più alte da gennaio” del 4 dicembre 2024) applicabile a dirigenti, quadri, impiegati e operai dipendenti delle aziende e delle cooperative del marketing operativo per il triennio 2025-2027 (codice CNEL H682), hanno diffuso il testo dell’intesa relativa all’erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR) per i lavori intermittenti, sottoscritta il 21 gennaio 2026.

Le Parti hanno previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2026 il TFR dei lavoratori intermittenti (con o senza obbligo di disponibilità) possa essere corrisposto direttamente in busta paga con cadenza periodica, anche mensile. La quota è calcolata in proporzione alle ore di lavoro effettivamente prestate nel periodo di riferimento, secondo quanto previsto dall’art. 2120 c.c.
L’Accordo ha precisato che tale modalità di erogazione è alternativa all’accantonamento ed è coerente con la struttura del rapporto intermittente, non potendo trovare applicazione nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ordinari né nelle altre tipologie contrattuali diverse dal lavoro intermittente. Inoltre, l’applicazione di quanto previsto non comporta alcuna rinuncia al TFR da parte del lavoratore.

Le Parti hanno infine evidenziato che l’applicazione di tale modalità di erogazione del TFR non pregiudica l’eventuale accesso alla previdenza complementare, nel rispetto della normativa vigente. Si ricorda che l’Accordo del 25 novembre 2024 aveva previsto a carico del datore di lavoro un contributo pari all’1,5% della paga base nazionale conglobata mensile (PBNCM), a condizione che il lavoratore versi almeno l’1%.

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