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Venerdì, 20 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Approvate le modalità per l’indicazione del codice CUN nella fattura elettronica

/ REDAZIONE

Venerdì, 20 marzo 2026

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Fino al 31 dicembre 2028 (termine così prorogato dall’art. art. 15 comma 3-ter del DL 200/2025) le fatture elettroniche relative ai prodotti della filiera agricola-alimentare, per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali (CUN) di cui all’art. 6-bis del DL 51/2015, devono riportare un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione (art. 3 comma 7-bis del DL 63/2024, introdotto dall’art. 33 della L. 182/2025). Si tratta, in particolare, di prodotti della filiera suinicola e dei settori dei conigli, delle uova e del grano duro.

Il provv. Agenzia delle Entrate 18 marzo 2026, pubblicato ieri, dà attuazione a tale obbligo, prevedendo che nella e-fattura trasmessa via SdI sia compilato il blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali”, riportando:
- nel campo 2.2.1.16.1 “TipoDato”, la dicitura “CUN”;
- nel campo 2.2.1.16.2 “RiferimentoTesto”, il codice identificativo del prodotto (c.d. “codice CUN”) reperibile nell’elenco dei codici CUN “pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”.

Alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica sono trasmessi, per il tramite di Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (B.M.T.I. S.c.p.A.), alcuni dati riportati nel tracciato xml della e-fattura:
- il codice CUN del prodotto (inserito nel campo 2.2.1.16.2 “RiferimentoTesto”);
- l’unità di misura (riportata nel campo 2.2.1.6 “UnitaMisura”);
- la quantità (riportata nel campo 2.2.1.5 “Quantita”);
- il prezzo totale (contenuto nel campo 2.2.1.11 “PrezzoTotale”).

La trasmissione avverrà con frequenza settimanale, in forma anonima, mediante la “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”.

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